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Norme di comportamento del trasporto per persone con disabilità

Pubblicato il: 16/04/2021 - Aggiornato il: 23/10/2024

Si richiama l’attenzione di tutti gli utenti al rispetto integrale delle disposizioni del "Regolamento dei Servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con  disabilità", adottato con le Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 129/2018, n. 47/2019 e n. 138/2020.

In particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni:

Articolo 9. Norme di comportamento

1. Gli utenti ed i loro accompagnatori sono tenuti a rispettare gli orari e le tratte previsti per il trasporto.

2. L'utente è tenuto a comunicare, entro 7 giorni, tutte le informazioni che possono modificare le modalità di erogazione del servizio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i cambi di residenza, l'inizio/cessazione di un'attività lavorativa, ecc..

3. L’utente è tenuto a trasmettere all'Amministrazione la documentazione comprovante il servizio ricevuto per ciascuna categoria (attestazione del datore di lavoro o dell’Istituto di formazione, attestazione da parte del centro di terapia e per le attività sportive) secondo le modalità e i tempi indicati nel Disciplinare delle modalità di erogazione dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità, di cui all'allegato A del Regolamento.

4. Qualora il richiedente abbia necessità di essere accompagnato durante i suoi spostamenti, lo stesso è autorizzato ad essere accompagnato nel trasporto da persona di fiducia (il servizio di accompagnamento è da intendersi comunque a carico dell’utente). Nel caso del trasporto individuale l’utente può essere accompagnato fino alla capienza massima del mezzo nel rispetto della normativa assicurativa dello stesso; nel caso di trasporto collettivo, al fine di garantire a tutti i passeggeri con disabilità la possibilità di essere accompagnati, è ammesso un solo accompagnatore di fiducia a meno di certificazione medica che attesti una diversa esigenza.

5. In caso di trasporto collettivo, gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari concordati per l’andata ed il ritorno. Potranno essere tollerati un massimo di n. 4 ritardi mensili, effettuati dall’utente; il tempo massimo di ciascun ritardo non potrà superare i 10 minuti. Superato tale limite l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 10, comma 2, del Regolamento.

6. L’Amministrazione provvederà all'emissione di un’idonea carta dei servizi, sentito il parere dell’Osservatorio di cui all’art. 1, comma 3.

Articolo 10. Infrazioni e sanzioni

1. L’Amministrazione Capitolina, nel caso di utilizzo del servizio di trasporto per finalità diversa da quella per il quale è stato erogato, applica le seguenti sanzioni: sospensione del servizio per 5 giorni, in caso di prima infrazione; sospensione del servizio per 10 giorni, in caso di seconda infrazione; sospensione del servizio di un mese, per ogni infrazione superiore alla seconda infrazione.

2. L’inosservanza di quanto previsto dall'art. 9, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento comporterà l’applicazione della sospensione del servizio di 2 giorni.

3. In caso di utilizzo fraudolento del servizio, l'Amministrazione Capitolina provvede ad inviare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, sospendendo cautelativamente il servizio sino alla chiusura delle indagini preliminari.

4. L'Amministrazione Capitolina si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Per ogni comunicazione scrivere all'indirizzo di posta elettronica trasportodisabili@romamobilita.it