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FAQ
Selezione operatori servizi micromobilità sharing
QUESITO n. 1
Si chiede pertanto di chiarire se il requisito dell’art. 3.1, lett. f) possa essere assolto in sede di istanza con una lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l’Operatore si obbliga: (i) a reperire, nel territorio di Roma Capitale, un’area di deposito e manutenzione avente tutte le caratteristiche richieste dall’art. 3.1, lett. f) dell’Avviso e dall’art. 8.3 delle Linee Guida; (ii) a produrre il contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dell’area entro un termine prefissato dal rilascio dell’Autorizzazione (ad esempio 60 giorni) e comunque prima dell’avvio del servizio; (iii) a produrre la documentazione di conformità (SCIA, certificato di agibilità, eventuale CPI) prima dell’avvio del servizio. La lettera potrebbe inoltre indicare le caratteristiche previste del sito (zona della città, superficie indicativa, attività svolte, capienza) e dare atto che il mancato rispetto degli impegni comporta la revoca dell’Autorizzazione e l’escussione della garanzia, come previsto dall’art. 5, punto 23, lettere h) e n), e dall’art. 11 del Disciplinare. La disponibilità effettiva e la conformità del sito sarebbero così verificate nella fase successiva all’individuazione degli Operatori (art. 10.5) o al momento dell’avvio del servizio, in coerenza con l’art. 8.3 delle Linee Guida.
R.: Precisato che la procedura di cui al presente avviso pubblico non configura una procedura di affidamento di un contratto pubblico, considerato che l’interesse pubblico da perseguire e tutelare mediante l’avviso consiste nel garantire la data certa di attivazione del servizio (150 giorni) successivamente al rilascio dell’autorizzazione, scongiurando i ritardi inevitabilmente conseguenti alla revoca dell’autorizzazione medesima e rilevato inoltre che la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 può riguardare esclusivamente stati, fatti e qualità di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza e quindi ad esempio l’essere proprietario o locatario o promissario locatario di una determinata area ma non anche l’impegno a reperire detta area, la risposta al primo quesito è negativa.
Tuttavia, l’Avviso consente la produzione di “documentazione negoziale equipollente”, quindi in alternativa al contratto è consentita anche una formale dichiarazione bilaterale di impegno, sottoscritta congiuntamente dall’Operatore che presenta la proposta e dal soggetto che può disporre dell’area. In tale dichiarazione deve essere esattamente individuata l’area e la conformità della stessa – inderogabilmente alla data di avvio del servizio – alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e di prevenzione incendi, così come tassativamente richiesto dall’art. 3.1 lett. f) dell’Avviso Pubblico.
Fermo quanto sopra, si conferma che, nei casi di presentazione del contratto preliminare o della dichiarazione bilaterale di impegno per la partecipazione alla procedura di selezione, il contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dell’area (quesito ii) e la documentazione di conformità (quesito iii) potranno essere prodotti prima dell’avvio del servizio.
QUESITO n. 2
Requisito 3.1.d – somma delle flotte in più contesti urbani.
Si ritiene che il requisito minimo di 1.500 veicoli «in flotta complessivi tra monopattini e biciclette» di cui all’art. 3.1,lett. d), possa essere soddisfatto sommando le flotte gestite, a seguito di Autorizzazione, in più contesti urbani, purché ciascuno di essi abbia una popolazione superiore a 250.000abitanti e sia comprovato dalla relativa autorizzazione, ciò anche dalla lettura ed interpretazione letterale del testo. Si chiede di confermare tale interpretazione.
R.: Sì, si conferma. Il requisito può essere soddisfatto cumulando le flotte gestite in più città, a condizione che ciascun contesto urbano interessato superi i 250.000 abitanti e che i servizi siano stati regolarmente autorizzati dalle rispettive Amministrazioni.
QUESITO n. 3
Per le autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni non italiane la documentazione di cui all’art. 3.2 può essere presentata in lingua originale oppure è richiesta una traduzione in lingua italiana?
R.: La proposta e la relativa documentazione devono essere redatte in lingua italiana (art. 9.1 dell’Avviso), le certificazioni o autorizzazioni rilasciate da Enti esteri devono quindi essere accompagnate da una traduzione giurata in lingua italiana.
QUESITO n. 4
Partecipazione in forma associata. È ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio? È ammesso il ricorso all’avvalimento per il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 3.1, lett. d)? In caso affermativo, quale documentazione è richiesta?
R.: No, in entrambi i casi. Non è consentita né la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio, né il ricorso all’avvalimento. Si ricorda che la procedura di cui all’Avviso Pubblico non rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 36/2023.
QUESITO n. 5
Flotta e noleggi degli operatori attuali, 2023–2026. Si chiede a RSM di fornire dati aggregati sulla flotta impiegata e sui noleggi effettuati dai servizi di sharing di monopattini e biciclette autorizzati a Roma tra il 2023 e il 2026 (ad esempio per mese e per tipologia di servizio). L’Allegato E indica che tali dati sono già raccolti sulla piattaforma di RSM. In assenza di tali dati, gli operatori non attualmente presenti a Roma si trovano in una situazione di svantaggio competitivo nella stima della domanda. Sono sufficienti dati aggregati o anonimizzati.
R.: I dati richiesti possono essere scaricati ai seguenti link. Sono disponibili: i) dati dei noleggi del triennio 2023/2026; ii) dati degli utenti utilizzatori del triennio 2023/2026; iii) analisi spostamenti sul territorio di Roma Capitale presentati dalla RSM nella Conferenza dell’Osservatorio Sharing Mobility, edizione 2025.
QUESITO n. 6
Segnalazioni istituzionali (criterio 3b). Il criterio 3b e l’Allegato B prevedono che gli Operatori intervengano entro un massimo di 6 ore dalle segnalazioni provenienti da fonti istituzionali. Al fine di dimensionare la flotta logistica e il personale dedicato al pronto intervento, si chiede a RSM di fornire: (i) il numero di segnalazioni inviate agli operatori di sharing di monopattini e biciclette autorizzati a Roma in ciascun anno 2023, 2024 e 2025 (e nel 2026 fino ad oggi), suddivise per tipologia di veicolo e, ove possibile, per tipologia di intervento (rimozione, riposizionamento, altro); sono sufficienti dati aggregati o anonimizzati; (ii) i canali e i sistemi di notifica attualmente utilizzati per trasmettere tali segnalazioni agli operatori (ad es. telefonata, e-mail, piattaforma RSM, API); (iii) se gli Operatori possano proporre, nella Relazione Descrittiva, un canale o un’integrazione diversa(ad es. un’integrazione API diretta tra la piattaforma RSM e il sistema di dispatching dell’Operatore) per rendere più efficiente la gestione di tali segnalazioni.
R.: Per i quesiti (i) e (ii) non è possibile fornire il dato del numero di segnalazioni inviate nel triennio 2023/2026 in quanto non disponibile in modalità strutturata.
Per quanto attiene il punto (iii), si conferma la facoltà per gli Operatori di proporre sistemi di integrazione per rendere più efficiente la gestione di tali segnalazioni a condizione che i nuovi sistemi non comportino oneri a carico dell’Amministrazione e/o della RSM.
QUESITO n. 7
Modalità di presentazione dell’offerta. L’Allegato C non prevede un campo per l’offerta economica. In quale documento e in quale formato deve essere presentata l’offerta relativa al criterio 1a (offerta economica separata, dichiarazione o all’interno della Relazione Descrittiva)?
R.: L’offerta economica al ribasso relativa alla tariffa per gli abbonati TPL (Criterio 1a) dovrà essere esplicitata chiaramente all’interno della Relazione Descrittiva, oppure allegata alla medesima documentazione tecnica sotto forma di specifica dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
QUESITO n. 8
Offerta pari a € 20,00. L’Avviso richiede un’offerta «inferiore» a € 20,00. Un’offerta pari a€ 20,00 comporterebbe l’attribuzione di 0 punti oppure l’inammissibilità della candidatura?
R.: Un’offerta che proponga una tariffa pari al massimale imposto di € 20,00 è da considerarsi ammissibile a tutti gli effetti, ma comporterà l’attribuzione di un punteggio tabellare pari a 0 (zero) per il sub-criterio 1a, in applicazione della formula lineare al ribasso.
QUESITO n. 9
Minuti eccedenti. Come devono essere tariffati i minuti eccedenti il limite di 20 minuti per noleggio? È possibile applicare la tariffa al minuto standard dell’Operatore?
R.: Al superamento del limite massimo di 20 minuti per singola corsa previsto dall’agevolazione, l’Operatore può applicare all’utente al massimo la propria tariffazione standard al minuto limitatamente alla valorizzazione del costo previsto per la sola durata del noleggio (successiva ai primi 20 minuti) e comunque non superiore a quella applicata ad altri utenti che non fruiscono dell’agevolazione tariffaria.
QUESITO n. 10
Altri costi. L’Operatore può applicare ai titolari dell’agevolazione una tariffa di sblocco o un deposito, oppure il prezzo dell’abbonamento copre tutti i costi relativi ai 2 viaggi giornalieri di massimo 20 minuti?
R.: No. L’agevolazione tariffaria oggetto di offerta deve intendersi come una tariffa “flat” omnicomprensiva senza possibilità di richiedere ulteriori oneri.
QUESITO n. 11
Operatori autorizzati per entrambi i servizi. L’espressione «2 viaggi al giorno per tipologia di mezzo» significa che un Operatore autorizzato per entrambi i servizi deve garantire 2 viaggi giornalieri in monopattino e 2 in bicicletta? L’abbonamento è unico per entrambi i servizi oppure è previsto un abbonamento per ciascun servizio?
R.: Come indicato all’art. 5.6 dell’Avviso Pubblico, l’agevolazione obbligatoria per gli utenti Metrebus prevede “n. 2 (due) viaggi al giorno per tipologia di mezzo“. Qualora l’Operatore gestisca entrambi i servizi, l’utente avrà diritto a 2 viaggi in bicicletta e 2 viaggi in monopattino al giorno.
Le agevolazioni tariffarie sono due, ciascuna relativa ad una specifica tipologia di servizio (monopattini o biciclette).
QUESITO n. 12
Verifica di sostenibilità. Qualora una o più fasce tariffarie risultino pari a € 0,00, quali criteri saranno applicati nella verifica di sostenibilità economica prevista dall’art. 4.2?
R.: RSM si riserva di richiedere una relazione giustificativa o un piano economico per verificare la sostenibilità della proposta. Si valuterà eventualmente la capacità dell’Operatore di sostenere la gratuità del servizio per gli abbonati TPL attraverso i ricavi derivanti dal resto dell’utenza ordinaria, garantendo comunque l’equilibrio economico e il puntuale rispetto degli standard manutentivi e di sicurezza richiesti dalla procedura.
QUESITO n. 13
Criterio 2a – punteggio massimo. All’art. 4.2, la legenda della formula del criterio 2a indica Pmax pari a 25 punti, mentre il criterio e il paragrafo successivo indicano 28 punti. Si chiede di confermare che il punteggio massimo è pari a 28 punti.
R.: Il punteggio massimo attribuibile per il Criterio 2a è pari a 28 punti, come correttamente riportato nella tabella dei criteri (art. 4.1 dell’Avviso). Il valore “25” indicato nel dettaglio della formula all’art. 4.2 costituisce un refuso materiale che va inteso e sostituito con il valore “28”.
QUESITO n. 14
Criterio 2a – stazione Valle Aurelia. Nell’Allegato D la stazione Valle Aurelia è indicata in zona PGTU 3 (Metro A) e in zona PGTU 1 e 2 (FL3). Tale stazione è computabile ai fini del criterio 2a?
R.: Sì. Essendo geograficamente dislocata a copertura anche della Zona PGTU 3 come rilevabile dall’Allegato D (Metro A), la stazione di Valle Aurelia è pienamente computabile nel conteggio delle stazioni minime offerte ai fini del Criterio 2a.
QUESITO n. 15
Relazione Descrittiva. Le schede tecniche dei veicoli richieste dall’Allegato C (lettera a) rientrano nel limite di 30 facciate della Relazione Descrittiva? Si chiede inoltre di confermare che il limite di 30 facciate si applica separatamente a ciascun servizio.
R.: Le schede tecniche, manualistiche e certificazioni dei veicoli sono considerate “allegati tecnici” e, in quanto tali, sono escluse dal computo del limite massimo delle 30 facciate stabilito per la stesura della Relazione Descrittiva. Si conferma, inoltre, che qualora l’Operatore concorra per entrambi i Servizi dovrà presentare documentazione distinta in forma di n. 2 (due) proposte separate e il limite delle 30 facciate si applicherà distintamente per ciascuna delle due relazioni descrittive.
QUESITO n. 16
Numerazione dell’art. 4. La numerazione dell’art. 4 passa dal punto 4.2 al punto 4.6. Si chiede di confermare che non vi siano contenuti mancanti.
R.: Non vi sono contenuti mancanti. Il salto nella numerazione dei paragrafi (da 4.2 a 4.6) all’interno dell’Avviso Pubblico è dovuto esclusivamente a un mero refuso di editing e formattazione del testo.
QUESITO n. 17
Mezzi logistici nelle ZTL. Le Linee Guida (Allegato A, art. 6) prevedono 1 mezzo logistico ogni 500 veicoli in flotta, mentre l’Avviso (art. 5.5) e il Disciplinare (art. 6) prevedono 1ogni 200. Quale rapporto si applica?
R.: Si applica il rapporto di n. 1 (uno) mezzo logistico ogni n. 200 (duecento) veicoli in flotta.
QUESITO n. 18
Garanzia in caso di revoca. Le Linee Guida (art. 11) prevedono che la garanzia sia «esclusa» in caso di revoca dell’Autorizzazione, mentre il Disciplinare (art. 11) prevede che «verrà escussa». Quale disposizione si applica?
R.: Si applica l’art. 11 del Disciplinare, in cui è previsto che la garanzia fideiussoria prestata dall’Operatore verrà escussa.
QUESITO n. 19
Flotta minima. Le Linee Guida (art. 8.1) fanno riferimento a una flotta minima di 3.000monopattini «e» 3.000 biciclette, mentre l’Avviso (art. 5.1) e il Disciplinare (art. 5.2)utilizzano «e/o». Si chiede di confermare che la flotta minima è di 3.000 veicoli per ciascun servizio per il quale si presenta candidatura.
R.: Si conferma. Il limite imposto di 3.000 veicoli in flotta deve intendersi come soglia minima richiesta all’Operatore per ciascun servizio per il quale presenta specifica candidatura (e conseguente Autorizzazione). L’operatore aggiudicatario di un solo servizio dovrà garantire 3.000 mezzi per quello specifico lotto.
QUESITO n. 20
Densità minima. La densità minima nelle aree periferiche si applica anche all’area PGTU 5, qualora inclusa dall’Operatore? Le Linee Guida (art. 8.2) la includono, mentre il Disciplinare (art. 5.7) fa riferimento solo alle aree 3, 4 e 6.
R.: Sì. In perfetta conformità all’art. 8.2 delle Linee Guida, qualora l’Operatore estenda l’area operativa per includere, volontariamente, porzioni dell’Area PGTU 5, in tali zone si applicheranno le medesime logiche di densità minima richieste per le Aree periferiche 3, 4 e 6.
QUESITO n. 21
Art. 6.7. L’art. 6.7 dell’Avviso termina con «ecc.». Si chiede di specificare l’elenco completo degli ulteriori obblighi a cui fa riferimento.
R.: La dicitura dell’art. 6.7 (“Ulteriori obblighi dell’Operatore: interventi di rimozione entro 6 ore; inibizione temporanea in caso di condizioni meteo ecc.”) ha natura meramente esemplificativa e riepilogativa. Non sono previsti obblighi ulteriori od occulti rispetto a quelli compiutamente e dettagliatamente elencati all’interno degli articoli 5 (“Standard Minimi di Servizio”) e 7 (“Impegni dell’Operatore”) del Disciplinare.
QUESITO n. 22
Con riferimento alla Relazione Descrittiva, per la quale è previsto un limite massimo di 30 pagine in formato A4, si chiede di chiarire se sia previsto un numero massimo di allegati, nonché un eventuale limite complessivo di pagine o di dimensione dei file relativi alla documentazione allegata alla Relazione.
Si chiede inoltre di specificare se gli allegati siano esclusi dal limite delle 30 pagine e quali tipologie di documentazione possano essere prodotte come allegati (a titolo esemplificativo: certificazioni, attestazioni di regolare esecuzione, schede tecniche, report prestazionali e documentazione fotografica).
R.: Si conferma che la documentazione allegata (come, a titolo esemplificativo, certificazioni, attestazioni di regolare esecuzione, schede tecniche, report prestazionali e documentazione fotografica) non concorre al raggiungimento del limite massimo di 30 (trenta) facciate previsto per la Relazione Descrittiva. L’Avviso Pubblico non fissa un numero massimo di allegati né un limite complessivo di pagine per gli stessi. Tuttavia, per quanto concerne la dimensione dei file, si applicano tassativamente i limiti tecnici fissati per l’invio telematico all’art. 9.1 dell’Avviso Pubblico: il sistema PEC di RSM garantisce la ricezione di messaggi di peso complessivo massimo pari a 50 Mb, con ciascun file allegato di peso non superiore a 10 Mb. Qualora la documentazione superi tali misure, l’Operatore potrà inviare più PEC specificando nell’oggetto “parte 1”, “parte 2”, ecc..
QUESITO n. 23
Si chiede se sia possibile mettere a disposizione, in forma aggregata e anonimizzata, i dati relativi all’utilizzo dei servizi di sharing attualmente o precedentemente autorizzati sul territorio di Roma Capitale negli ultimi due anni.
In particolare, ove disponibili, si richiedono:
- numero complessivo di viaggi, con dettaglio temporale;
- distribuzione territoriale della domanda, con indicazione delle principali aree/punti di origine e destinazione dei viaggi;
- numero di utenti e/o utilizzatori unici;
- quota percentuale degli utenti in possesso di un titolo Metrebus che abbia usufruito delle precedenti iniziative/promozioni di integrazione tra TPL e sharing;
- numero di viaggi effettuati nell’ambito di tali iniziative/promozioni;
- ove possibile, suddivisione dei suddetti dati tra servizio di biciclette a pedalata assistita e servizio di monopattini.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 5
QUESITO n. 24
FAQ 3 – Numero massimo di veicoli logistici autorizzabili nelle ZTL
Con riferimento al numero massimo di mezzi logistici adibiti alla manutenzione e al ricollocamento dei veicoli autorizzabili all’accesso nelle ZTL, si rileva una difformità tra la documentazione della procedura.
In particolare, l’art. 6 delle Linee Guida (Allegato A) indica un limite pari a 1 mezzo ogni 500 veicoli in flotta, mentre l’art. 5.5 dell’Avviso Pubblico e l’art. 6 del Disciplinare (Allegato B) prevedono un limite pari a 1 mezzo ogni 200 veicoli in flotta.
Si chiede pertanto di chiarire quale dei due limiti debba considerarsi applicabile ai fini della presente procedura e della successiva gestione del servizio.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 17.
QUESITO n. 25
Con riferimento al requisito di esperienza previsto dall’art. 3.1, lettera d), dell’Avviso pubblico, si chiede conferma che la soglia di 1.500 veicoli complessivi tra monopattini e biciclette possa essere raggiunta cumulando le flotte gestite dal medesimo operatore in diversi contesti urbani, ciascuno con popolazione superiore a 250.000 abitanti, durante un periodo comune di almeno 12 mesi continuativi.
Tale interpretazione appare coerente con il riferimento ai “contesti urbani” al plurale, con l’assenza di un espresso vincolo a un unico Comune e con la struttura dell’Allegato C, che consente di indicare più esperienze, riportando per ciascuna amministrazione, autorizzazione, periodo e consistenza della flotta.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 2
QUESITO n. 26
Si chiede di chiarire quanto segue:
- Nozione di “integrata nel telaio”. Si chiede di confermare che l’espressione “integrata nel telaio” non imponga che la batteria sia completamente contenuta all’interno dei tubi del telaio o in un vano chiuso. Si chiede in particolare di confermare che il requisito sia soddisfatto da una batteria che:
- sia alloggiata in una sede dedicata, ricavata nella struttura del telaio e progettata appositamente per quel modello di bicicletta
- sia fissata da un sistema di blocco antifurto e antimanomissione che ne impedisce la rimozione senza strumenti o abilitazioni riservati all’Operatore
- non abbia connettori e componenti elettrici accessibili all’utente o a terzi durante l’esercizio.
- Nozione di “totalmente protetta”. Si chiede di confermare che l’espressione “totalmente protetta” vada intesa in senso funzionale, cioè come protezione della batteria da agenti atmosferici, urti, furto e manomissione. Si chiede inoltre di confermare che queste protezioni possano essere garantite dall’involucro esterno della batteria stessa, progettato e realizzato per svolgere direttamente tale funzione protettiva. Di conseguenza, si chiede di confermare che il requisito non imponga di racchiudere la batteria in un vano chiuso o di coprirla interamente con un ulteriore carter o rivestimento, e che l’involucro esterno possa quindi restare in parte visibile.
R.: Si conferma quanto indicato nel quesito. I requisiti tecnico-costruttivi indicati al punto 19 dell’Articolo 5 delle Linee Guida (Allegato A) e al punto 19 dell’Articolo 4 del Disciplinare (Allegato B) devono essere interpretati in senso funzionale. L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire il massimo livello di protezione contro atti vandalici, manomissioni e agenti atmosferici. Tale requisito si considera pertanto soddisfatto qualora il veicolo impieghi una batteria che:
- risulti “integrata nel telaio”, ovvero saldamente alloggiata all’interno di una sede appositamente sagomata e strutturale del telaio stesso, ancorata tramite serrature o blocchi di sicurezza ad uso esclusivo dell’Operatore e priva di cavi o connettori esposti.
- risulti “totalmente protetta” per mezzo del suo stesso involucro esterno (hard-shell), purché tale scocca sia progettata, realizzata e testata per resistere direttamente agli urti e agli agenti atmosferici, non rendendosi pertanto necessaria la presenza di ulteriori vani o sportelli di chiusura.
QUESITO n. 27
Con riferimento alla disciplina relativa alla sosta dei veicoli e alla previsione di hub/aree dedicate alla sosta, si chiede di chiarire le modalità di individuazione e geolocalizzazione di tali aree. Si chiede di precisare:
- se Roma Capitale/Roma Servizi per la Mobilità disponga già di un elenco o di una cartografia georeferenziata degli stalli e delle aree di sosta destinabili ai servizi di micromobilità in sharing e, in caso affermativo, se tale documentazione possa essere messa a disposizione degli Operatori;
- se gli hub/aree di sosta debbano invece essere individuati e proposti autonomamente dagli Operatori e successivamente sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione;
R.: RSM non dispone di un elenco o di una cartografia georeferenziata degli stalli e delle aree di sosta destinabili ai servizi di micromobilità in sharing.
In sede di proposta, ai fini dell’attribuzione del punteggio del criterio 3d dell’Avviso Pubblico, l’Operatore dovrà dimostrare esclusivamente quanto ivi specificato.
QUESITO n. 28
Si chiede di confermare che, nel caso in cui un Operatore proponga il casco a bordo, tale impegno, coerentemente con la formula “a disposizione dell’utente per ogni noleggio”, debba intendersi riferito a ogni monopattino della flotta autorizzata. L’impegno vale 24 ore su 24 (art. 5.1 Avviso), dall’avvio del servizio e per l’intera durata dell’Autorizzazione, compresi gli incrementi di flotta (Criterio 2a e art. 10.4 Avviso) e i reintegri dovuti al limite di vetustà di 24 mesi (art. 5.2 Avviso).
R.: Si conferma
QUESITO n. 29
Si chiede di confermare che, per l’Operatore che abbia proposto il casco a bordo, un monopattino con alloggiamento vuoto, danneggiato o con casco non integro:
- debba essere reso non noleggiabile fino al ripristino;
- non concorra al calcolo della disponibilità minima della flotta (90% nel periodo aprile-ottobre / 70% nel periodo novembre-marzo) di cui all’art. 5 punto 4 del Disciplinare;
- costituisca “disservizio” ai fini dei controlli a campione di cui all’art. 5 punto 23.j del Disciplinare.
R.: Si conferma
QUESITO n. 30
Si chiede di indicare quali requisiti minimi debba garantire l’Operatore che proponga il casco a bordo, in particolare:
- la norma tecnica di omologazione del casco, alla luce della L. 177/2024;
- le misure di igiene e sanificazione tra un noleggio e l’altro;
- la disponibilità di taglie o sistemi di regolazione adatti a tutta l’utenza;
- la periodicità di sostituzione per usura o dopo un urto
R.: I caschi offerti a bordo dovranno essere rigorosamente conformi alla normativa tecnica di omologazione di settore richiamata e imposta dall’art. 1 co. 75 nove-nonies della Legge. 160/2019 come modificata con la L. 177/2024. Riguardo a igiene, sanificazione, ergonomia (taglie) e cicli di sostituzione per usura o danneggiamento, rimane responsabilità esclusiva dell’Operatore definire requisiti minimi necessari a garantire la conformità della soluzione proposta alle normative di riferimento.
QUESITO n. 31
Si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 5.7 dell’Avviso, dell’art. 13 del Disciplinare (revoca qualora “l’Operatore non applichi al servizio le migliorie tecnologiche, tariffarie o operative proposte in fase di procedura selettiva”) e dell’art. 10.4 delle Linee Guida, la mancata o parziale implementazione del casco a bordo proposto in gara, anche su una sola parte della flotta o per un periodo limitato, comporti la revoca dell’Autorizzazione previo contraddittorio, con conseguente scorrimento della graduatoria (art. 10.3 Avviso).
R.: Si conferma.
QUESITO n. 32
Si chiede di indicare con quali modalità e con quale frequenza l’Amministrazione e/o RSM verificheranno il rispetto dell’eventuale impegno relativo al casco a bordo durante l’esercizio, e in particolare:
- quali strumenti di controllo saranno utilizzati (ispezioni su strada a campione, verifiche da remoto sui dati telemetrici, analisi delle segnalazioni degli utenti, altro);
- con quale frequenza minima saranno svolti i controlli e su quale dimensione del campione (numero o percentuale di mezzi verificati per singola ispezione);
- quale soggetto effettuerà i controlli (DMST, RSM, Polizia Locale) e con quali modalità di verbalizzazione e di comunicazione all’Operatore;
- se la soglia del 10% di mezzi con disservizi di cui all’art. 5 punto 23.j del Disciplinare si applichi anche alle difformità relative al casco a bordo.
R.: Il monitoraggio sarà condotto con le modalità e tempistiche ritenute più opportune dall’Amministrazione.
Per quanto attiene il quesito di cui al punto d), si conferma.
QUESITO n. 33
L’art. 5 punto 10 del Disciplinare prevede che la certificazione della titolarità dell’abbonamento sia gestita da RSM tramite interrogazione del dato in tempo reale, e che l’agevolazione resti attiva “fino alla naturale scadenza dell’abbonamento TPL, senza necessità di rinnovi intermedi”. Al fine di prevenire il riconoscimento di agevolazioni non spettanti, si chiede di chiarire:
- se RSM metterà a disposizione degli Operatori un meccanismo per comunicare in modo tempestivo e automatico gli abbonamenti rimborsati, annullati, duplicati, sostituiti o comunque non più validi prima della scadenza naturale;
- in caso affermativo, con quale frequenza e con quali tempi di aggiornamento (es. notifica push, interrogazione periodica, elenco giornaliero), e con quali specifiche tecniche.
R.: L’eventuale perdita del diritto all’agevolazione tariffaria collegata alla titolarità dell’abbonamento TPL tessera Metrebus annuale zona A sarà comunicata da RSM a mezzo pec.
QUESITO n. 34
L’agevolazione è riconosciuta “per n. 2 (due) viaggi al giorno per tipologia di mezzo”. Nel caso di un Operatore autorizzato per entrambi i Servizi, che gestisce i due servizi in ottica multimodale e attraverso un’unica App (come incentivato dal Criterio 6c), si chiede di confermare se il limite di 2 viaggi giornalieri vada inteso per Operatore e per utente, con facoltà per l’utente di scegliere liberamente il mezzo (i.e. fino a 2 viaggi al giorno complessivi). Si evidenzia che l’interpretazione è coerente con la finalità di intermodalità e “ultimo miglio” dell’agevolazione (Linee Guida artt. 1 e 7), che riguarda lo spostamento giornaliero dell’utente e non il singolo mezzo.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 11
QUESITO n. 35
Il Criterio 1a prevede che, se la riduzione offerta porta a importi negativi per le fasce inferiori, la tariffa sia fissata d’ufficio a 0 €, “ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di procedere a verifica di anomalia dell’offerta”. L’art. 4.2 aggiunge che, in caso di offerta con una o più tariffe pari a € 0,00, “l’Amministrazione potrà assoggettare tale offerta a verifica di sostenibilità economica”. Si chiede di precisare:
- con quali criteri e parametri sarà condotta tale verifica
- quale documentazione giustificativa sarà richiesta all’Operatore e con quali tempi di risposta
- quali siano gli esiti possibili della verifica (esclusione dell’offerta, rideterminazione del punteggio, altro) e se essa avvenga prima o dopo la formazione della graduatoria.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 12.
Per quanto attiene al suddetto quesito c), si informa che Il mancato superamento della verifica di sostenibilità della proposta comporterà l’inammissibilità della stessa.
QUESITO n. 36
Con riferimento ai criteri di valutazione 5a – “Tecnologie e dotazioni di sicurezza migliorative” (max 3 punti) e 5b – “Dotazioni di sicurezza e accessibilità specifiche” (max 7 punti), si chiede un chiarimento in merito alla corretta attribuzione delle dotazioni di sicurezza aggiuntive proposte dall’Operatore.
Si rileva infatti che il criterio 5a prevede la valutazione delle dotazioni tecnologiche e costruttive finalizzate, tra l’altro, a massimizzare la sicurezza attiva e passiva, mentre il criterio 5b prevede, oltre alle specifiche dotazioni indicate per monopattini e biciclette, la possibilità di valutare “ulteriori dotazioni di sicurezza migliorative”, tecnologiche, costruttive o software, finalizzate anch’esse ad incrementare la sicurezza attiva e passiva del veicolo, dell’utente e dei pedoni.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia l’elemento distintivo tra le dotazioni valutabili nell’ambito del criterio 5a e quelle valutabili nell’ambito del criterio 5b, al fine di consentire agli Operatori di strutturare in maniera univoca la propria proposta tecnica e di comprendere correttamente le modalità di attribuzione dei relativi punteggi.
In particolare, si chiede di precisare in quale dei due sub-criteri debbano essere ricondotte eventuali ulteriori soluzioni tecnologiche, costruttive o software di sicurezza attiva e/o passiva, aggiuntive e migliorative rispetto ai requisiti minimi e alle dotazioni espressamente richiamate dall’Avviso.
Si chiede infine di confermare che la medesima dotazione non possa essere oggetto di valutazione nell’ambito di entrambi i sub-criteri e, conseguentemente, quale criterio debba considerarsi applicabile ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
R.: Si chiarisce che la medesima dotazione tecnica non può in alcun caso essere oggetto di doppia valutazione nell’ambito di entrambi i sub-criteri. Come espressamente specificato all’art. 4.1 dell’Avviso Pubblico, il punteggio relativo al Criterio 5a è attribuito esclusivamente per le soluzioni offerte in ottica migliorativa che si aggiungono “a quanto previsto dai successivi criteri 5b e 5c”.
L’elemento distintivo tra i due criteri deve essere pertanto inteso così come di seguito descritto:
– per il criterio 5a, sarà valutata l’architettura strutturale e geometrica generale del mezzo. In questo criterio rientrano le scelte progettuali intrinseche del veicolo (es. geometrie del telaio, robustezza, solidità complessiva, stabilità) e le dotazioni tecnologiche/costruttive di base che superano le caratteristiche minime previste dalla normativa di settore e dalle Linee Guida;
– per il criterio 5b, saranno valutati i moduli specifici e le dotazioni aggiuntive specialistiche, sia hardware che software, rispetto alla tipologia di mezzo (monopattino o bicicletta). In questo criterio rientrano pertanto le dotazioni espressamente citate dall’Avviso (come il bauletto intelligente per il casco o il seggiolino porta-bimbi), nonché le “ulteriori dotazioni di sicurezza migliorative”.
QUESITO n. 37
L’art. 8.2 dell’Avviso stabilisce che la Relazione Descrittiva non possa superare le 30 facciate in formato A4, esclusi indici e copertine, e l’Allegato C prevede che alla domanda siano allegate la relazione “unitamente alle schede tecniche dei veicoli offerti”. Si chiede di confermare: (i) che le schede tecniche dei veicoli, le certificazioni, le attestazioni di regolare esecuzione e gli altri documenti probatori allegati alla domanda non concorrano al computo delle 30 facciate; (ii) che la Relazione Descrittiva possa rinviare, mediante riferimento espresso e puntuale, ai contenuti di tali allegati senza necessità di riprodurli integralmente
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 15. Si conferma inoltre che la Relazione Descrittiva può rinviare in modo chiaro e puntuale agli specifici allegati per gli approfondimenti tecnici.
QUESITO n. 38
Si chiede di confermare che l’operatore economico possa comprovare la propria esperienza, sia ai fini del requisito di cui all’art. 3.1 lett. d) sia ai fini dei criteri di valutazione di cui all’art. 4.1 che richiedono esperienze o certificazioni pregresse, mediante la capacità di società del medesimo gruppo societario che abbiano direttamente maturato tale esperienza e si impegnino, con atto sottoscritto congiuntamente all’operatore, a metterla a disposizione per l’esecuzione del servizio.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 39
L’art. 3.1 lett. d) richiede che l’operatore abbia operato “con un minimo di 1.500 veicoli in flotta complessivi tra monopattini e biciclette”. Si chiede di confermare che tale soglia possa essere integrata anche da veicoli di una sola delle due tipologie (ad esempio, esclusivamente monopattini o esclusivamente biciclette), essendo la locuzione “complessivi tra monopattini e biciclette” riferita alla sommabilità delle due categorie e non all’obbligo di compresenza.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 40
L’art. 9.3 fissa il termine perentorio alle ore 15:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso. Considerato che l’Avviso risulta pubblicato il 25 settembre 2026 e che il trentesimo giorno successivo cade domenica 25 ottobre 2026, si chiede di confermare che, per effetto della proroga al primo giorno non festivo, il termine perentorio sia fissato alle ore 15:00 di lunedì 26 ottobre 2026, come indicato sul sito di RSM, e che conseguentemente il termine per la proposizione dei quesiti (sei giorni precedenti) sia martedì 20 ottobre 2026.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 41
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione per entrambi i Servizi, l’operatore debba presentare: un’unica domanda di partecipazione (Allegato C) con la relativa dichiarazione dei requisiti; due distinte e autonome Relazioni Descrittive, ciascuna entro il limite di 30 facciate, con le rispettive schede tecniche e i rispettivi elementi di offerta; e un’unica copia dei documenti comuni. Si chiede inoltre di confermare che l’invio possa avvenire con una sola PEC o con più PEC recanti il medesimo oggetto.
R.: Si conferma. L’Operatore interessato a concorrere per entrambi i Servizi (Lotti) presenterà un’unica istanza amministrativa (compilando l’Allegato C e sbarrando “Entrambi i servizi”), corredata da un solo set di documentazione comune. Sotto il profilo tecnico, invece, in osservanza all’art. 8.2 dell’Avviso Pubblico, dovrà produrre due autonome proposte quali relazioni descrittive. La documentazione potrà essere inviata tramite un’unica trasmissione PEC o frazionata in più PEC secondo quanto indicato nell’art. 9 dell’Avviso Pubblico.
QUESITO n. 42
Con riferimento al criterio 5b dell’art. 4.1, relativo ai seggiolini portabimbi posteriori omologati e ai portapacchi posteriori per le biciclette, si chiede di chiarire se l’attribuzione del punteggio presupponga che tali dotazioni equipaggino l’intera flotta ovvero se sia ammessa una quota parziale della flotta e, in tal caso, se il punteggio sia graduato in proporzione alla quota offerta, anche al fine di consentire un’offerta differenziata rispondente alle diverse esigenze dell’utenza.
R.: È ammessa la proposta di una percentuale parziale di flotta equipaggiata; in tale fattispecie, l’attribuzione del punteggio discrezionale in seno alla Commissione di Valutazione avverrà sulla base della migliore soluzione proposta.
QUESITO n. 43
L’art. 6.1 dell’Avviso e l’art. 3 del Disciplinare fissano in 150 giorni dal “rilascio del titolo autorizzativo” il termine perentorio per l’avvio del servizio. Si chiede di precisare da quale atto decorra tale termine (provvedimento, notifica, sottoscrizione). Si chiede altresì di confermare che il termine resti sospeso per gli adempimenti di competenza dell’Amministrazione o di altre Autorità pubbliche non dipendenti dall’operatore (es. permessi ZTL, interfacce API, rilascio targa ministeriale ex L. 177/2024)
R.: Il termine di 150 giorni decorre dalla data di notifica dell’Autorizzazione da parte dell’Amministrazione Capitolina. Tale termine è da intendersi perentorio secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico.
QUESITO n. 44
Si chiede di confermare che il servizio si intenda avviato nel rispetto del termine di 150 giorni con l’inizio del dispiegamento della flotta su strada e l’apertura del servizio all’utenza, e che il raggiungimento della flotta minima e dei livelli di servizio possa avvenire progressivamente, secondo un cronoprogramma indicato nella Relazione Descrittiva, entro un periodo di messa a regime di 30 giorni dall’avvio. In subordine, si chiede di chiarire se i livelli di servizio di cui all’art. 5 e il relativo sistema sanzionatorio trovino applicazione sin dal primo giorno di esercizio ovvero a decorrere dalla messa a regime della flotta.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 43.
QUESITO n. 45
L’art. 4 del Disciplinare prevede che “i freni anteriori e posteriori possono essere del tipo v-brake, tamburo oppure a disco”. Si chiede di confermare che tale elencazione abbia carattere esemplificativo e non tassativo, e che siano pertanto ammessi i freni a rullo (roller brake) integrati nel mozzo, in quanto tecnicamente evoluti, sigillati, conformi alle norme UNI e resistenti ad agenti atmosferici e vandalismo.
R.: Si conferma. I Sistemi frenanti dovranno ad ogni modo assicurare la piena funzionalità della frenata in condizioni di sicurezza.
QUESITO n. 46
Si chiede di confermare data e ora della scadenza per l’invio delle proposte e quella per l’invio delle richieste di chiarimento.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 40.
QUESITO n. 47
Relativamente al criterio 2a la formula nella legenda menziona 25 punti massimi mentre il testo indica 28 punti. Si chiede di confermare il punteggio massimo per tale criterio.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 13.
QUESITO n. 48
Le linee guida menzionano un veicolo logistico in ZTL ogni 500 mezzi in flotta; l’Avviso e il Disciplinare 1 ogni 200. Si chiede di chiarire la quantità corretta.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 17.
QUESITO n. 49
Si chiede di confermare che l’incremento di 75 veicoli per ciascuna stazione aggiuntiva (criterio 2a) costituisca una facoltà e non un obbligo, potendo l’Operatore offrire un numero di stazioni superiore a 20 mantenendo una flotta inferiore a 4.500 veicoli, fermo restando il rispetto delle densità minime previste.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 50
Si chiede di confermare che, qualora un operatore intenda presentare candidatura sia per il servizio di monopattini che di biciclette, debbano essere inviate due istanze, due relazioni descrittive e due PEC distinte, e che quindi il limite di 30 facciate si applichi a ciascuna relazione. Si chiede inoltre di confermare che schede tecniche, immagini, certificazioni e allegati probatori siano esclusi dal computo delle 30 facciate.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 41.
QUESITO n. 51
Relativamente al criterio 3b, si chiede di confermare che il punteggio sia tabellare, come espresso in tabella. Di conseguenza, si chiede di confermare che la relazione descrittiva richiesta in merito alla sostenibilità operativa e logistica della tempistica offerta non incida sulla quantificazione del punteggio.
R.: Si conferma. Si sottolinea inoltre che la Relazione Descrittiva sulla reale sostenibilità operativa e logistica richiesta nell’Avviso Pubblico rappresenta un requisito di ammissibilità della proposta stessa. Qualora la Commissione giudicasse l’impianto organizzativo, logistico e dimensionale proposto palesemente incongruo o manifestamente inidoneo a garantire la stringente tempistica offerta su strada, il relativo punteggio tabellare non sarà assegnato.
QUESITO n. 52
Si chiede di specificare meglio cosa venga valutato nel criterio 5a e cosa nel criterio 5b, essendo entrambi discrezionali e richiedendo entrambi soluzioni e caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 36.
QUESITO n. 53
In merito al criterio 5b, si chiede di confermare che le soluzioni proposte non dovranno essere necessariamente previste sul 100% della flotta. Ad esempio per il servizio di biciclette, si chiede di confermare che i seggiolini porta-bimbi e/o i portapacchi non debbano essere installati sulla totalità della flotta per l’ottenimento del punteggio massimo.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 42.
QUESITO n. 54
Relativamente al criterio 6b, al pari di quanto previsto per altri criteri (es. 3a e 3b), si chiede di confermare che, ai fini della valutazione dell’efficacia del programma di formazione, la Commissione terrà conto anche delle attività formative già realizzate dall’Operatore in servizi analoghi, a Roma o in altri contesti urban simili, documentate con evidenze verificabili e non solo mere proposte future.
R.: No, il punteggio sarà attribuito sulla base del progetto formativo che si intenderà realizzare per la città di Roma.
QUESITO n. 55
Si chiede di indicare, per ciascun anno, il numero totale di noleggi effettuati sul territorio di Roma Capitale con agevolazioni legate agli abbonamenti Metrebus/TPL (o a convenzioni analoghe già attive), distinto tra monopattini e biciclette a pedalata assistita ed estratto dai dati in possesso di RSM e dell’Amministrazione.
R.: Il dato richiesto non è in possesso dell’Amministrazione e/o della RSM. La precedente procedura non prevedeva la messa a disposizione di tali informazioni da parte degli Operatori a cui è stata assegnata l’Autorizzazione.
Si segnala ad ogni modo che il numero degli abbonamenti TPL Metrebus venduti, suddiviso per le varie tipologie, è desumibile sui bilanci di Atac S.p.A. pubblicati.
QUESITO n. 56
Si chiede di confermare se una società di diritto italiano, interamente posseduta e controllata da una società capogruppo, possa avvalersi dell’esperienza operativa, dei contratti di servizio, della reportistica prestazionale (SLA) e delle certificazioni di regolare esecuzione riferibili alla società capogruppo, o ad altra società appartenente al medesimo gruppo societario, e produrre la relativa documentazione;
- ai fini del possesso e della dimostrazione del requisito minimo di partecipazione di cui all’art. 3.1 lett. d) dell’Avviso;
- ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 4.1 dell’Avviso per i criteri 3a e 3b della valutazione tecnica.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui ai precedenti quesiti n. 4 e n. 38.
QUESITO n. 57
I documenti descrivono i dati da condividere con DMST e RSM come “anonimizzati” (ad esempio “report statistici anonimizzati” e “codice anonimizzato”). L’Allegato E richiede però file mensili a livello di singolo noleggio contenenti un codice utente persistente, genere, anno di nascita, CAP, comune, timestamp e coordinate puntuali di inizio e fine di ogni corsa. Tali dati, consentendo la potenziale re-identificazione degli individui, non possono di norma considerarsi anonimi ai sensi del GDPR e sono più probabilmente dati personali pseudonimizzati. Può l’Amministrazione confermare che questi dati sono da trattare come dati personali soggetti al GDPR? In tal caso, sarebbe possibile modificare nei documenti definitivi il termine “anonimizzati” in modo da riflettere la corretta qualificazione?
R.: Si conferma. La presenza di un codice utente, così come richiesta nel disciplinare, caratterizza i dati come pseudoanonimizzati.
L’Operatore dovrà pertanto provvedere alla pseudonimizzazione mediante l’adozione di misure tecniche tali da precludere l’identificazione diretta degli interessati da parte dell’Amministrazione e/o di RSM.
QUESITO n. 58
L’Amministrazione o RSM intendono stipulare con gli Operatori autorizzati un accordo formale di condivisione dei dati (data sharing agreement) per i flussi descritti nell’Allegato E, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 del Disciplinare in merito al ruolo di Autonomi Titolari? In caso affermativo, sarebbe possibile condividerne una bozza prima del rilascio dell’Autorizzazione?
R.: L’Amministrazione e non RSM provvederà a tutti gli adempimenti necessari a regolare il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg Eu 2016\679, con gli operatori aggiudicatari.
QUESITO n. 59
Agli Operatori è richiesto di trasmettere a RSM, con cadenza mensile, file a livello utente relativi a persone fisiche (codice utente, genere, anno di nascita, CAP, comune, date di iscrizione e di cessazione), collegati tramite userID ai record dei noleggi con orari di viaggio, indirizzi e coordinate di partenza e arrivo. Poiché questi dati consentono di seguire gli spostamenti di una persona nel tempo, si chiede all’Amministrazione di indicare:
- la base giuridica su cui gli Operatori sono chiamati a comunicare tali dati a RSM;
- le finalità per le quali i dati saranno utilizzati;
- se tali finalità possano essere raggiunte con dati meno granulari, ad esempio aggregati, e, in caso contrario, quali utilizzi richiedano necessariamente dati a livello utente.
R.: Tali indicazioni saranno fornite dal DMST all’atto del rilascio dell’Autorizzazione all’Operatore aggiudicatario. In ogni caso di seguito si anticipa che:
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo derivante dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (rif. art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR) incardinato nel processo autorizzatorio per l’esercizio del servizio pubblico di micromobilità;
- l’Amministrazione impiega tali dati per attività istituzionali di pianificazione urbanistica, governo della mobilità, ottimizzazione della rete di trasporto pubblico e ciclabile, valutazione degli impatti sul traffico e monitoraggio puntuale dei livelli minimi di servizio, nonché per la certificazione degli oneri autorizzatori;
- i dati demografici di base (genere, fascia d’età, CAP) associati puntualmente agli spostamenti reali (origine/destinazione) si ritengono strettamente necessari e non sostituibili con aggregazioni sommarie per poter condurre analisi tecniche efficaci sui reali modelli di spostamento urbano e sull’integrazione modale centro-periferia, nel pieno rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 lett. c) del GDPR.
Si specifica che in ogni caso questi dati non consentono né all’Amministrazione né a RSM di seguire gli spostamenti di una persona durante il tragitto.
QUESITO n. 60
L’art. 3.1 lett. f) dell’Avviso Pubblico e l’art. 5 del Disciplinare (punti 12 e 23.n) richiedono la disponibilità di un’area adibita a deposito logistico e manutenzione dei veicoli “all’interno del territorio di Roma Capitale”, pienamente conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. Si chiede all’Amministrazione di chiarire se l’area possa essere ubicata anche in un altro comune del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale o se debba necessariamente trovarsi entro i confini amministrativi di Roma Capitale.
R.: Come stabilito inderogabilmente dall’art. 3.1 lett. f) dell’Avviso Pubblico e dall’art. 4 del Disciplinare, l’area adibita al deposito logistico e alla manutenzione dei veicoli deve trovarsi tassativamente “all’interno del territorio di Roma Capitale”.
QUESITO n. 61
Con riferimento al chiarimento già fornito sulla possibilità di comprovare il requisito di cui all’art. 3.1 lett. f) dell’Avviso con una dichiarazione bilaterale di impegno, nella quale “deve essere esattamente individuata l’area”, si chiede di precisare quali elementi siano necessari per ritenere l’area esattamente individuata. In particolare, si chiede di confermare se sia sufficiente indicare l’indirizzo completo (via, numero civico e CAP) e la superficie coperta dell’area.
R.: Ai fini della validità del contratto preliminare di locazione (o della documentazione negoziale equipollente bilaterale), l’area si ritiene “esattamente individuata” laddove l’accordo indichi espressamente l’indirizzo univoco e completo dell’immobile (Via, Numero Civico, CAP, indicazione degli eventuali locali o pertinenze) e un’esauriente descrizione dimensionale dello stesso (superficie in metri quadrati del coperto e delle eventuali aree scoperte pertinenziali).
QUESITO n. 62
Si chiede di confermare:
a. se l’Operatore possa comprovare il possesso del requisito di cui all’art. 3.1 lett. f) mediante una dichiarazione bilaterale di impegno, sottoscritta congiuntamente con un fornitore di servizi operativi già presente nel territorio di Roma Capitale, avente ad oggetto la stipula di un accordo commerciale o di un contratto di servizio. Tale dichiarazione, la cui efficacia sarebbe subordinata alla condizione sospensiva dell’effettivo rilascio dell’Autorizzazione, garantirebbe all’Operatore l’utilizzo effettivo e continuativo delle strutture del fornitore per le attività di deposito logistico e manutenzione dei veicoli. Resta fermo che tali strutture dovranno essere pienamente conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e di prevenzione incendi.;
b. Se l’Operatore, sia prima dell’avvio del servizio sia nel corso dell’Autorizzazione, possa trasferire il deposito logistico e di manutenzione dei veicoli in un’altra area ubicata nel territorio di Roma Capitale. Il trasferimento potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui emergano criticità non rilevabili in fase di presentazione della proposta o venga individuata un’area più idonea allo svolgimento del servizio, previa comunicazione all’Amministrazione e fermo restando il pieno rispetto dei requisiti di conformità normativa previsti.
R.: Per quanto attiene al quesito di cui al punto a), si conferma. Resta ad ogni modo inderogabile l’obbligo di dettagliare in tale accordo l’esatta individuazione delle strutture e la loro assoluta conformità alle normative vigenti alla data di avvio del servizio.
Per quanto attiene al quesito di cui al punto b), si conferma. L’eventuale trasferimento dovrà essere comunicato all’Amministrazione, corredato dalla documentazione probante il nuovo assetto logistico. Il trasferimento potrà avvenire solo previa conferma da parte dell’Amministrazione.
QUESITO n. 63
Si richiedono informazioni relativamente a questo punto del bando: qualora un Operatore proponga una flotta composta da più modelli di bicicletta a pedalata assistita, si chiede a RSM di chiarire come saranno valutati i criteri 5b e 5c. In particolare:
a. per il criterio 5b, come verranno valutate dalla Commissione le dotazioni (ad es. seggiolini portabimbi omologati e/o portapacchi posteriori) presenti solo su una parte della flotta, ed è prevista una quota minima della flotta affinché siano prese in considerazione?
b. Per il criterio 5c, quale larghezza nominale del pneumatico sarà considerata nel caso di modelli con larghezze diverse (ad esempio ciascun modello separatamente, la larghezza minore, oppure un valore ponderato in base al numero di veicoli di ciascun modello)?
c. Sono previsti vincoli sulla composizione della flotta (ad esempio un numero massimo di modelli o proporzioni minime) e la composizione proposta deve essere mantenuta per tutta la durata dell’Autorizzazione?
R.: Per il quesito a), si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 42.
Per il quesito b), nel caso in cui l’Operatore proponga una flotta composta da più modelli di biciclette aventi pneumatici di larghezze differenti, l’attribuzione del punteggio sarà determinato sul valore medio ponderale calcolato sulla flotta proposta.
Per il quesito c), l’Avviso Pubblico non impone un numero massimo di modelli utilizzabili o specifiche proporzioni rigide tra di essi. L’Operatore non è vincolato a mantenere gli stessi mezzi per tutta la durata dell’Autorizzazione, bensì è tenuto al loro progressivo ricambio per rispettare il limite di vetustà massima di 24 mesi; ha comunque l’obbligo di garantire che qualsiasi aggiornamento o sostituzione del parco veicolare avvenga con modelli aventi caratteristiche pari o superiori a quelle valutate in sede di procedura di selezione.
QUESITO n. 64
Con riferimento alle regole di dispiegamento previste dalle Linee Guida (§ 8.2 e § 10.1), dall’Allegato B, Disciplinare (art. 5, punti 5, 22 e 23.k) e dall’Avviso pubblico (artt. 5.3 e 6.3), secondo cui “la distanza minima tra i mezzi disponibili di un medesimo Operatore non deve essere inferiore a 70 metri”, deve essere “garantita una distanza di almeno 2 metri tra i raggruppamenti di Operatori diversi” e “ogni singolo raggruppamento di un medesimo Operatore non può superare il limite massimo di 5 unità”, si chiede di confermare che la distanza minima di 70 metri vada rispettata tra i raggruppamenti di mezzi disponibili del medesimo Operatore.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 65
Si chiede di confermare che le regole di dispiegamento si riferiscono alle attività di posizionamento e ricollocamento dei mezzi svolte dall’Operatore. Le collocazioni determinate dagli utenti al termine del noleggio, in conformità alle regole di sosta, non costituirebbero quindi violazione delle regole di dispiegamento e non concorrerebbero a determinare una “rilevazione irregolare” ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso e del punto 22 del Disciplinare.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 66
Si chiede di chiarire se un veicolo sottoposto a un processo strutturato di ricondizionamento (c.d. refurbishment) possa considerarsi nuovamente immesso in servizio ai fini del calcolo della vetustà. In tal caso il termine di 24 mesi decorrerebbe dalla data di completamento del ricondizionamento. Restano fermi la piena funzionalità e il pieno stato di decoro dei mezzi. Resta fermo anche il rispetto del requisito di vetustà massima di 24 mesi, calcolato dalla data di fabbricazione o di prima immissione sul mercato, per tutti i veicoli impiegati all’avvio del servizio. La possibilità di riportare la vetustà alla data del ricondizionamento riguarderebbe quindi solo i veicoli già in servizio a Roma, nel corso dell’Autorizzazione.
Per refurbishment si intende un processo industriale che riporta il veicolo a condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle di un mezzo nuovo. Il processo prevede:
- ispezione completa del veicolo;
- sostituzione completa delle componenti soggette a usura e di quelle rilevanti per la sicurezza (impianto frenante, pneumatici, sterzo, dispositivi di illuminazione e segnalazione);
- aggiornamento di elettronica e software;
- ripristino estetico integrale;
- collaudo finale di conformità alle prescrizioni tecniche vigenti.
R.: Si conferma previa trasmissione all’Amministrazione dell’attestazione dell’avvenuta esecuzione con esito positivo del procedimento di refurbishment come descritto nel quesito.
QUESITO n. 67
Con riferimento all’art. 3.1, lettera d), dell’Avviso, che richiede almeno 1.500 veicoli in flotta complessivi tra monopattini e biciclette, si chiede conferma che l’esperienza maturata esclusivamente nella gestione di monopattini sia utilizzabile anche per la candidatura al servizio di biciclette a pedalata assistita, fermo il rispetto delle soglie demografiche, quantitative e temporali previste. Si chiede inoltre conferma che la medesima esperienza e referenze possano essere documentate a supporto di entrambe le candidature.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 39.
QUESITO n. 68
Con riferimento all’art. 4.1 dell’Avviso Pubblico, criterio 2a, relativo all’“Estensione dell’area operativa lungo le direttrici metro-ferroviarie (Ultimo Miglio)” e al numero di stazioni delle PGTU 3–4–5–6 nelle quali è garantito il servizio nel “raggio di 1,5 km”, si chiede di chiarire come debba essere interpretato tale requisito. L’Avviso collega infatti espressamente il criterio alle direttrici metro-ferroviarie e alla funzione di ultimo miglio. In particolare, un’interpretazione meramente geometrica del riferimento al “raggio”, intesa come obbligo di ricomprendere integralmente nell’area operativa un disco circolare di 1,5 km attorno a ciascuna stazione, determinerebbe in diversi casi l’inclusione di terreni agricoli, proprietà private non accessibili al pubblico, corsi o specchi d’acqua e altre superfici prive di viabilità effettivamente utilizzabile dai veicoli, senza un corrispondente beneficio per la funzione di primo e ultimo miglio.
Si chiede pertanto di confermare che:
- il riferimento al raggio di 1,5 km non debba essere inteso come obbligo di copertura integrale dell’intera superficie del disco geometrico avente centro nella stazione, ma come obbligo di garantire la continuità del servizio dalla stazione fino ad almeno 1,5 km lungo una o più direttrici territorialmente accessibili, percorribili e funzionali agli spostamenti dell’utenza;
- ai fini del computo della stazione nel criterio 2a, sia pertanto sufficiente che almeno una delle direttrici effettivamente servite raggiunga la distanza di 1,5 km dalla stazione, fermo restando che l’area operativa dovrà garantire un’effettiva e continua accessibilità al servizio nelle aree circostanti concretamente fruibili dall’utenza e il rispetto degli ulteriori standard minimi previsti dalla documentazione della procedura.
R.: Per quanto attiene il punto 1, si conferma.
Per quanto attiene il punto 2, si specifica che l’Operatore dovrà garantire il servizio di micromobilità sharing in tutta l’area con un raggio 1,5 km dalle stazioni metro-ferroviarie offerte in cui è possibile la circolazione dei veicoli oggetto della procedura secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
QUESITO n. 69
Con riferimento all’art. 5.2 dell’Avviso Pubblico, che stabilisce una vetustà massima dei veicoli pari a 24 mesi, calcolata dalla data di fabbricazione o di prima immissione sul mercato e da comprovare mediante idonea documentazione tracciabile, si chiede di precisare le modalità con cui tale requisito sarà verificato.
Considerato che la data o l’anno di fabbricazione del singolo veicolo risulta dalla targhetta identificativa del costruttore apposta sul mezzo, si chiede conferma che, qualora l’Operatore intenda far valere una successiva data di prima immissione sul mercato, la documentazione prodotta debba consentire di stabilire un collegamento univoco tra tale data e il numero di serie o altro identificativo originario del singolo veicolo.
Si chiede pertanto di confermare che fatture, contratti di acquisto, noleggio o leasing, documenti di trasporto, documenti doganali o altra documentazione relativa a forniture cumulative, qualora non riportino i numeri di serie o non consentano attraverso documentazione originaria di ricondurre inequivocabilmente la specifica fornitura ai singoli veicoli effettivamente destinati al servizio di Roma Capitale, non siano da soli sufficienti a comprovare la data di prima immissione sul mercato dei medesimi.
Si chiede altresì di confermare che tale collegamento non possa essere comprovato esclusivamente attraverso elenchi, tabelle, registri interni, dichiarazioni o ricostruzioni predisposte unilateralmente dall’Operatore o da società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo societario, qualora non supportati da documentazione originaria, oggettivamente verificabile e riferibile ai singoli veicoli, formatasi nell’ambito del processo di produzione, importazione o fornitura.
In assenza di documentazione tracciabile che dimostri per il singolo veicolo una diversa e successiva data di prima immissione sul mercato, si chiede conferma che ai fini del calcolo della vetustà debba essere assunta la data di fabbricazione risultante dalla targhetta del costruttore o da altra documentazione originaria univocamente riferibile al mezzo.
Si chiede infine se le verifiche potranno essere effettuate, anche a campione, su veicoli individuati direttamente dall’Amministrazione tra quelli effettivamente immessi in servizio, mediante confronto tra targhetta del costruttore, numero di serie e documentazione prodotta dall’Operatore.
R.: Si confermano tutte le interpretazioni poste nel quesito.
QUESITO n. 70
Con riferimento all’art. 5.3 dell’Avviso pubblico, si chiede di confermare che la distanza minima di 70 metri riguardi il posizionamento degli hub o dei raggruppamenti di mezzi predisposti dall’operatore e non si applichi ai veicoli parcheggiati autonomamente dagli utenti nelle aree in cui è consentita la sosta free-floating. Si chiede inoltre di confermare che, qualora un utente parcheggi regolarmente un veicolo a meno di 70 metri da un hub o da altri mezzi, non sussista per l’operatore alcun obbligo di intervento o riposizionamento per il solo mancato rispetto di tale distanza.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 71
Le Linee Guida e il Disciplinare richiedono, per le biciclette a pedalata assistita, la rispondenza agli standard UNI EN 15194 (EPAC) e UNI EN ISO 4210.
La UNI EN 15194 è la norma di prodotto specifica per le biciclette a pedalata assistita e, per i requisiti di sicurezza meccanica, rinvia alla serie UNI EN ISO 4210, che si riferisce invece alle biciclette tradizionali, prive di assistenza elettrica. Si chiede pertanto di confermare che, per le biciclette a pedalata assistita, sia sufficiente documentare la conformità alla UNI EN 15194, che già ricomprende i requisiti applicabili della serie UNI EN ISO 4210.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 72
L’Allegato E, paragrafo “Interoperabilità con servizi e piattaforme di terzi”, prevede la “disponibilità di interfacce e servizi per lo scambio dei dati necessari all’integrazione con sistemi esterni, anche con riferimento alle funzionalità di localizzazione, consultazione della disponibilità, prenotazione, avvio e termine del noleggio, pagamento e ulteriori servizi connessi”. Si chiede di confermare che il requisito consista nella semplice condivisione dei dati relativi a tali funzionalità, e non nell’obbligo di rendere tali funzionalità disponibili all’interno di piattaforme di terzi, incluse quelle di tipo MaaS.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 73
Si chiede di chiarire il significato dei seguenti campi dell’Allegato E (dati offline).
3.1 Anagrafica veicoli, campi “Marca” e “Modello” (formato Text):
- “Marca” indica il costruttore o il marchio commerciale del veicolo?
- “Modello” indica la denominazione commerciale del modello attribuita dal costruttore oppure un codice di omologazione?
- I due campi sono a testo libero o devono essere valorizzati secondo un elenco predefinito (lista controllata)?
3.2 Anagrafica utenti (persone fisiche), campi “Status” e “Data_cessazione”:
- Quali criteri rendono un utente “non attivo” (ad esempio chiusura o cancellazione dell’account, sospensione, inattività)?
- L’Operatore può applicare i criteri previsti dai propri termini e condizioni di servizio?
- A quale evento si riferisce la “Data_cessazione”?
R.: per il punto 3.1 di seguito i relativi riscontri:
- Nel campo “Marca” dovrà essere inserito il marchio commerciale del veicolo
- Nel campo “Modello” dovrà essere inserita la denominazione commerciale del modello
- Entrambi i suddetti campi sono a testo libero
Per il punto 3.2 di seguito i relativi riscontri:
- Per utente “non attivo” si intende un utente iscritto al servizio dell’Operatore a cui non è consentito il noleggio di un veicolo in applicazione dei termini e delle condizioni del servizio applicati dall’Operatore
- Sì, si conferma
- La “Data_cessazione” si riferisce alla data in cui è stato adottato uno dei provvedimenti di cui al precedente punto a)
QUESITO n. 74
Alcuni campi dei dati offline (ad esempio i dati anagrafici e di residenza degli utenti, e altri) potrebbero non essere generati o raccolti dal sistema dell’Operatore in ragione del principio di minimizzazione dei dati di cui al GDPR. Si chiede di confermare che, per i campi non disponibili nel sistema dell’Operatore, il campo possa essere lasciato vuoto oppure valorizzato con un valore convenzionale (ad esempio “N/A”), senza che ciò integri una violazione dell’art. 23.e del Disciplinare (ad esempio “fornitura di dati non completi”).
R.: Si conferma quanto indicato nell’art. 5 punto 20 del Disciplinare di cui si riporta il testo per pronto riscontro:
“Condivisione Dati: L’Operatore deve fornire al DMST e a RSM i dati dinamici in tempo reale (cooperazione applicativa API) e i report statistici anonimizzati, secondo le specifiche di cui all’All. E dell’Avviso pubblico. È pertanto fatto obbligo per l’Operatore garantire la piena disponibilità di tutti i dati così come dettagliato nel sopra richiamato All. E.
QUESITO n. 75
Si chiedono chiarimenti sui seguenti punti:
- Quale finalità di interesse pubblico l’Amministrazione persegua richiedendo la copertura per furto e incendio, posto che il relativo rischio ricade sull’Operatore e non incide sulla tutela dell’Amministrazione, della città o degli utenti, né sulla continuità del servizio, già presidiata dagli obblighi di cui all’art. 5 del Disciplinare.
- Cosa si intenda, nell’Allegato C (dichiarazione n. 10), nell’art. 5, punto 21, del Disciplinare e nell’art. 8.5 delle Linee Guida, per copertura dei “danni agli utenti”. In particolare, se ciò comprenda unicamente la responsabilità per danni a terzi e a cose di terzi, che costituisce l’ambito proprio della polizza RCA.
- Se, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione confermi che l’ambito minimo obbligatorio della copertura è quello indicato nell’art. 8.3 dell’Avviso, nell’Allegato C e nell’art. 3 del Disciplinare (responsabilità civile verso terzi/RCA, responsabilità del conducente e danni a terzi, con massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro), come precisato al punto 5.2. Se confermi inoltre che la copertura per furto e incendio, richiamata nelle Linee Guida (art. 8.5) e nel Disciplinare (art. 5, punto 21), è lasciata alla discrezionalità dell’Operatore e non costituisce condizione per l’Autorizzazione né presupposto per penali, sospensione o revoca (art. 5, punto 23.r, del Disciplinare; art. 10.4 delle Linee Guida).
- Se, in sede di presentazione della manifestazione di interesse, sia sufficiente fornire i dettagli dell’impegno a stipulare la polizza (art. 8.3 dell’Avviso e Allegato C, voce d) dell’elenco degli allegati), e se la polizza completa, che copra le garanzie che risulteranno obbligatorie a seguito dei chiarimenti di cui sopra, debba essere consegnata solo nella fase successiva alla graduatoria, ai sensi degli artt. 10.5, lettera d), e 10.6, lettera c), dell’Avviso, prima del rilascio dell’Autorizzazione e dell’avvio del servizio.
- Se, in alternativa all’impegno a stipulare la polizza, un Operatore che dichiari di essere già in possesso di una polizza (Allegato C, dichiarazione n. 10) possa comprovarlo con una polizza esistente, anche se non emessa specificamente per il territorio di Roma Capitale, fermo restando l’adeguamento della copertura (estensione a Roma Capitale e ai veicoli autorizzati) prima del rilascio dell’Autorizzazione.
R.: Relativamente ai quesiti 5.1, 5.2 e 5.3 si chiarisce che, come espressamente previsto al punto 8.3 dell’Avviso, al punto 8.5 delle Linee Guida (Allegato A), ai punti 3 e 5 n. 21 del Disciplinare (Allegato B), l’Operatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per furto ed incendio dei veicoli utilizzati per l’erogazione del servizio ed altra polizza che copra qualsivoglia danno a persone e cose – con riferimento sia all’utente del servizio/conducente del servizio sia ai soggetti terzi – causato dal veicolo (es. malfunzionamento) e/o dalla sua circolazione.
Per i punti 5.4 e 5.5, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, è sufficiente fornire all’interno dell’Allegato C l’impegno formale a stipulare la polizza con il massimale richiesto di € 6.000.000,00, oppure dichiarare il possesso di una polizza cumulativa preesistente. In entrambi i casi, la polizza assicurativa completa e definitiva secondo quanto previsto dalla procedura di selezione dovrà essere tassativamente depositata prima del formale rilascio dell’Autorizzazione, ai sensi dell’art. 10.5 dell’Avviso.
QUESITO n. 76
Si chiede di voler disporre una proroga di 14 (quattordici) giorni del termine di presentazione delle manifestazioni, con fissazione del nuovo termine alle ore 15:00 di lunedì 9 novembre 2026.
R.: Si assegna una proroga di 8 (otto) giorni del termine di presentazione delle manifestazioni con fissazione del nuovo termine alle ore 15:00 di lunedì 2 novembre 2026. Il presente riscontro sostituisce pertanto il riscontro al quesito n. 40.
QUESITO n. 77
Con riferimento alle risposte ai quesiti n. 4 e n. 38, si chiede di confermare che il divieto di avvalimento di cui al quesito n. 4 riguarda soggetti terzi estranei al gruppo societario del concorrente e che, come confermato al quesito n. 38, il requisito di cui all’art. 3.1 lett. d) e le esperienze rilevanti ai fini dell’art. 4.1 possono essere comprovati mediante società del medesimo gruppo, dunque consentendo l’avvalimento con i soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 78
Con riferimento alle risposte fornite ai Quesiti n. 28, 29, 31 e 32, si chiede di riesaminare l’interpretazione secondo cui l’offerta del casco a bordo debba necessariamente riguardare l’intera flotta e ogni singola temporanea assenza, sottrazione o danneggiamento della dotazione determini automaticamente l’indisponibilità del monopattino, la sua esclusione dal computo della flotta minima e la contestazione di un disservizio. […]Si chiede pertanto di rivalutare le risposte ai Quesiti n. 28, 29 e 31 e di confermare che, analogamente alle altre dotazioni migliorative previste dal criterio 5b, anche per il casco a bordo possa essere indicata in offerta una specifica percentuale di flotta equipaggiata, che concorra alla valutazione discrezionale del criterio e che costituisca successivamente l’impegno minimo dell’Operatore per tutta la durata dell’Autorizzazione. In subordine, qualora l’Amministrazione ritenga di confermare la necessità di equipaggiare l’intera flotta, si chiede almeno di chiarire che le temporanee difformità derivanti da furto, vandalismo o danneggiamento possano essere gestite nell’ambito della soglia percentuale già prevista dall’art. 5, punto 23.j del Disciplinare e richiamata dalla FAQ n. 32, senza che ogni singola anomalia determini automaticamente l’indisponibilità dell’intero veicolo e la sua esclusione dal computo della flotta minima. L’art. 5.23.j collega infatti le conseguenze previste all’accertamento di disservizi su almeno il 10% dei mezzi verificati.
R.: Si conferma integralmente quanto già chiarito nelle risposte ai Quesiti n. 28, 29, 30 e 31.
Si chiarisce inoltre che la soglia del 10% di cui all’art. 5, punto 23.j, del Disciplinare non costituisce una “franchigia” operativa entro cui è tollerato mettere a noleggio veicoli difformi o privi delle dotazioni essenziali promesse. Tale parametro individua bensì la soglia limite oltre la quale i disservizi riscontrati in strada dall’Amministrazione durante i controlli a campione determinano l’assunzione dei procedimenti di sospensione o revoca previsti nell’ambito della presente procedura.
QUESITO n. 79
In riferimento all’art. 10.4 dell’Avviso Pubblico in oggetto, il quale disciplina la facoltà dell’Amministrazione di ridistribuire la flotta rimasta vacante/inoptata tra gli Operatori assegnatari, specificando che “Tale redistribuzione opererà, ove strettamente necessario per garantire i livelli minimi di servizio sul territorio, anche in deroga al limite massimo di flotta autorizzabile per singolo Operatore di cui al precedente art. 5.1”; e considerato l’art. 5.4, il quale stabilisce i limiti massimi inderogabili di contingentamento della flotta nelle Aree Centrali, parametrati al dimensionamento della flotta “standard”, si chiede di confermare che, qualora l’Amministrazione attivi le procedure di riassegnazione della flotta vacante ex art. 10.4, determinando di conseguenza un incremento della flotta complessiva autorizzata, vengano proporzionalmente riparametrati e incrementati anche i cap massimi di veicoli ammissibili nelle singole Aree Centrali di cui al menzionato art. 5.4, al fine di consentire una efficiente ed omogenea distribuzione operativa dei veicoli sull’intero territorio comunale.
R.: Nel caso in cui l’Amministrazione attivi la procedura di riassegnazione della flotta vacante secondo quanto previsto dall’art. 10 co. 10.4 dell’Avviso Pubblico, gli standard minimi di servizio di cui all’art. 5 co. 5.4 del suddetto Avviso Pubblico e all’art. 5 co. 7 del Disciplinare saranno direttamente e proporzionalmente riparametrati.
QUESITO n. 80
In riferimento al criterio 5.b (Biciclette, soluzioni volte a garantire l’inclusività familiare e la sicurezza attiva su strada) ed all’art. 5.1 (Flotta e Avvio del Servizio) dell’Avviso Pubblico in oggetto, considerata la maggiore complessità costruttiva, gli elevati costi di acquisto e manutenzione, nonché le specifiche esigenze di gestione logistica e garanzia della sicurezza; considerato inoltre l’elevatissimo valore sociale ed il beneficio diretto per la collettività che l’introduzione di tali mezzi genera, si chiede di chiarire se tali mezzi possano essere esclusi dal computo del tetto massimo della flotta autorizzata, entro un limite massimo pari al 10% del totale della flotta autorizzata (quindi fino ad un massimo di 450 veicoli aggiuntivi dedicati).
R.: No, non è consentito.
QUESITO n. 81
In riferimento al criterio 6.c (Proposta per entrambi i servizi, sia monopattini che biciclette) dell’Avviso Pubblico in oggetto, si chiede di chiarire quali siano i criteri oggettivi attraverso i quali la Commissione giudicatrice accerterà la “reale capacità dell’Operatore” e la non idoneità/insufficienza della proposta ai fini dell’esclusione del punteggio tabellare di cui al suddetto criterio, e si chiede di chiarire inoltre se, ai fini di tale accertamento, la Commissione verificherà la comprovata esperienza operativa maturata dall’Operatore nella gestione del servizio (monopattini o biciclette), ritenendo “manifestamente inidonea o insufficiente” ai sensi del menzionato criterio la proposta presentata per una tipologia di servizio per la quale l’Operatore non vanti alcun pregressa gestione o esperienza in contesti urbani di analoghe dimensioni alla città di Roma.
R.: il Criterio 6c subordina l’assegnazione dei 3 punti alla presentazione di proposte valide ed adeguate per entrambi i servizi. Pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio alle proposte meramente formali e incomplete ai fini della partecipazione.
QUESITO n. 82
In riferimento all’art 3.2 dell’Avviso Pubblico in oggetto, e relativamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 3.1 punto e), sia per quanto concerne la piena disponibilità che la vetustà massima dei mezzi, si chiede di confermare che, per “documentazione negoziale equipollente” possa intendersi anche, in maniera analoga a quanto previsto per il requisito di cui all’art. 3.1 punto f) (“impegno di stipulazione del definitivo”) e per l’analogo impegno richiesto per il mantenimento e progressivo ricambio dei mezzi, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante attestante l’impegno alla locazione/acquisto/assegnazione della flotta in caso di aggiudicazione.
R.: Non si conferma. In analogia al riscontro già fornito relativamente al Quesito n. 1, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’art. 3 co. 3.1 punto e) dell’Avviso Pubblico, quale “documentazione negoziale equipollente”, è consentita la presentazione di una formale dichiarazione bilaterale di impegno, sottoscritta congiuntamente dall’Operatore che presenta la proposta e dal soggetto che dispone dei mezzi che saranno resi in locazione.
QUESITO n. 83
In riferimento all`art. 5.6 dell’Avviso Pubblico in oggetto, si chiede di
- chiarire ed esplicitare il numero stimato di potenziali beneficiari riconducibili ai titolari di abbonamento TPL con tessera Metrebus annuale (Zona A), al fine di consentire all’Operatore di quantificare l’investimento economico previsto e pianificare le risorse operative necessarie.
- In riferimento al medesimo articolo, si chiede di chiarire inoltre che, qualora durante l’arco temporale di validità dell’Autorizzazione intervengano manovre tariffarie pubbliche straordinarie o nuove agevolazioni TPL tali da determinare un incremento significativo, ad es. del 20%, del numero di abbonati TPL e quindi dei potenziali beneficiari, tali nuovi abbonati non vengano automaticamente compresi nell’obbligo di agevolazione di cui all’art. 5.6, salvo eventuale riequilibrio o compensazione della tariffa base a favore dell’Operatore.
- Si chiede di chiarire infine se, nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, il dato messo a disposizione da Roma Servizi per la Mobilità (di cui all`art. 10 del Disciplinare-Allegato B) e accessibile attraverso chiamata API, possa restituire anche la tipologia di abbonamento associata all’utente, al fine di consentire all’Operatore attraverso una chiamata API automatica di verificare e certificare la reale spettanza dell’agevolazione, prevenire applicazioni indebite o erronee della tariffa e garantire una corretta ed accurata reportistica gestionale del servizio erogato.
R.: Per il punto 1, si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 55.
Per il punto 2, si evidenzia che le Linee Guida e l’Avviso Pubblico non prevedono alcuna limitazione quantitativa o riequilibrio tariffario per l’agevolazione di cui all’art. 5.6 dell’Avviso. Tutti i cittadini che risulteranno titolari di un abbonamento annuale Metrebus Roma zona A in corso di validità durante la vigenza dell’Autorizzazione avranno pieno diritto ad ottenere l’agevolazione tariffaria offerta in sede della presente procedura, indipendentemente dall’eventuale incremento del bacino di utenza.
Per il punto 3, come precisato nell’Allegato E, l’interrogazione API fornisce esclusivamente un esito binario sullo status della tessera (OK/KO) e la sua data di scadenza (expiration). Il sistema di RSM non restituirà agli Operatori la profilazione dettagliata o la tipologia commerciale del titolo Metrebus posseduto dall’utente.
QUESITO n. 84
In riferimento all`art. 5.6 dell’Avviso Pubblico in oggetto, qualora nell’esecuzione del servizio si verifichi una forte concentrazione o sproporzione dei viaggi agevolati Metrebus erogati, a favore di un unico Operatore (dovuta, a titolo esemplificativo, alla maggiore capillarità della flotta, alla reputazione del brand o alla qualità dell’App), e qualora quindi un singolo Operatore si trovasse ad assorbire una quota palesemente sproporzionata ed asimmetrica (es. oltre il 50% del totale complessivo delle corse agevolate erogate) e quindi tale soggetto si troverebbe a sostenere in via esclusiva un onere economico e logistico sproporzionato rispetto agli altri concorrenti autorizzati, alterando la parità di condizioni dell’autorizzazione; si chiede di chiarire:
- se l’Amministrazione preveda l’introduzione di un tetto massimo di viaggi agevolati (cap) pro-quota per singolo Operatore autorizzato (es. suddivisione equa dei viaggi agevolati erogati tra i soggetti selezionati per ciascun servizio)
- o, in alternativa, sempre qualora un Operatore superi una quota soglia di erogazioni delle agevolazioni Metrebus rispetto al totale erogato sulla città di Roma, sia previsto un meccanismo di compensazione e riequilibrio economico-finanziario, quale, ad es. l’esenzione o riduzione proporzionale del canone autorizzatorio mensile di cui all’art. 6.2 per i veicoli impiegati dall’Operatore che ha sostenuto il maggior carico di utenti TPL.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 83. Ad ogni modo, il riscontro è negativo per entrambi i quesiti.
QUESITO n. 85
In riferimento all’art. 5 punto 10 di cui all’Allegato B (Disciplinare) si chiede di chiarire se la verifica telematica tramite interrogazione del dato in tempo reale, fornisca, in caso di esito negativo, le motivazioni circa il rigetto della verifica (es. Abbonamento scaduto, dati anagrafici non corrispondenti ecc.) al fine di mettere l’Operatore nelle condizioni di fornire all’utente le adeguate motivazioni circa il rigetto ed evitare ulteriori complicazioni ed “escalation” non dovute alla volontà dell’Operatore.
R.: L’interfaccia API predisposta da RSM per la verifica degli abbonamenti, in ossequio al principio di minimizzazione previsto dal GDPR e alle regole delineate nell’Allegato E, restituisce una risposta strutturata unicamente come “OK” o “KO”. Ad ogni modo si evidenzia che l’utente dovrà operare direttamente su un servizio online messo a disposizione dalla RSM per riscontrare la titolarità del proprio abbonamento TPL e poter riscattare successivamente l’agevolazione tariffaria mediante i sistemi che dovranno essere resi disponibili dall’Operatore. Pertanto, sarà direttamente il servizio online della RSM a notificare all’utente l’eventuale motivazione del KO.
QUESITO n. 86
Sempre in riferimento al medesimo articolo (rif. art. 5 punto 10 di cui all’Allegato B), relativamente alla “certificazione della titolarità dell’abbonamento sarà gestita da Roma Servizi per la Mobilità (RSM)” si chiede di chiarire inoltre:
- quali siano gli standard tecnici, i livelli di servizio e le frequenze di aggiornamento del database di RSM che garantiscano l’allineamento dei dati e la correttezza dell’esito dell’interrogazione in tempo reale;
- se l’Operatore sia ritenuto pienamente manlevato ed esonerato da qualsiasi contestazione, reclamo o pretesa risarcitoria promossa dagli utenti in caso di mancato riconoscimento dell’agevolazione generato da errori, disallineamenti, malfunzionamenti o esiti non corretti del database/interfacce messe a disposizione da RSM
- che i casi di rifiuto dell’agevolazione derivanti da risposte negative o errori generati dai sistemi informatici di RSM non costituiscano in alcun modo violazione del Disciplinare ex art. 5 punto 23.l e non possano dar luogo all’applicazione di penali, sospensioni o revoche del titolo autorizzatorio a carico dell’Operatore.
R.: Per il punto 1, si informa che i sistemi di back-end di RSM interrogano in tempo reale le banche dati dei titoli di viaggio TPL.
Per i punti 2 e 3, si conferma che l’Operatore non sarà considerato responsabile in caso di mancata assegnazione dell’agevolazione tariffaria per gli utenti per cui non sarà fornito un esito OK dalla RSM relativamente alla verifica della titolarità dell’abbonamento annuale TPL tessera metrebus zona A.
QUESITO n. 87
In riferimento all’art. 5.6 dell’Avviso Pubblico in oggetto, specificatamente nella parte in cui stabilisce che “Non rientra nella suddetta agevolazione tariffaria la Card Libera Circolazione riservata agli appartenenti ai corpi delle Forze Armate, Forze dell’Ordine e A.N.A.S S.p.A. che hanno stipulato una Convenzione con Atac S.p.A”, ed in riferimento all’art. 5 punto 10 dell’Allegato B (Disciplinare); Si chiede di chiarire se:
- Il dato e l’interfaccia tecnologica (API) presi in carico e messi a disposizione da Roma Servizi per la Mobilità per la verifica in tempo reale della titolarità dell’abbonamento risultino già preventivamente epurati ed aggiornati senza le tessere/Card di Libera Circolazione (evitando così che il sistema restituisca un esito positivo per titoli non ammessi all’agevolazione);
- Più in generale, la risposta fornita via API da RSM possa restituire all’Operatore anche il dettaglio specifico della tipologia di abbonamento associata all’utente (es. abbonamento annuale ordinario Metrebus Zona A, agevolato, ecc.), al fine di consentire all’Operatore di verificare e certificare la reale spettanza dell’agevolazione, prevenire applicazioni indebite o erronee della tariffa e garantire una corretta ed accurata reportistica gestionale del servizio erogato.
R.: per il punto 1, si conferma che, nei casi di cui all’art. 5.6 dell’Avviso Pubblico per cui non è prevista l’assegnazione dell’agevolazione tariffaria, i servizi API della RSM restituiranno il risultato KO.
Per il punto 2, si rimanda al riscontro di cui al quesito n. 83, punto 3.
QUESITO n. 88
In merito all’art. 8 (Caratteristiche e contenuto della Manifestazione di Interesse) dell’Avviso Pubblico in oggetto, si chiede di chiarire quanto segue:
- Se sia ammesso che una sezione della relazione rinvii, con un riferimento puntuale (per esempio “cfr. paragrafo […]”), a una descrizione contenuta in un’altra sezione della medesima relazione, senza ripeterla;
- Un elemento descritto in una sezione e richiamato in un’altra sezione pertinente sia considerato dalla Commissione anche ai fini del criterio che lo richiama, e quindi concorre al punteggio di quest’ultimo. A titolo di esempio, il sistema di casco descritto per il criterio 5b e richiamato nella sezione sulla formazione dell’utenza (criterio 6b);
- In maniera analoga valga per i richiami a allegati ammessi (schede tecniche, certificati), in coerenza con quanto già chiesto sul trattamento degli allegati rispetto al limite di facciate;
- Nel caso di offerta per entrambi i servizi (criterio 6c), se siano ammessi richiami tra la Relazione dei monopattini e quella delle biciclette.
R.: Per i punti 1, 2 e 3, si conferma.
Per il punto 4, non è ammesso alcun richiamo incrociato tra la Relazione Descrittiva del Lotto Monopattini e quella del Lotto Biciclette.
QUESITO n. 89
In riferimento ai criteri 5a (Tecnologie e dotazioni di sicurezza migliorative (valido per monopattini e per biciclette) e 5b (Dotazioni di sicurezza e accessibilità specifiche (a seconda del mezzo) dell’Avviso Pubblico in oggetto, e premesso che il criterio 5a prevede la valutazione positiva delle “geometrie, dotazioni tecnologiche e costruttive dei mezzi in flotta […] al fine di massimizzare la qualità, il decoro, la solidità e la sicurezza attiva e passiva” ed il criterio 5b richiama “ulteriori soluzioni tecnologiche, costruttive o software […] al fine di incrementare la sicurezza attiva e passiva del veicolo, dell’utente e dei pedoni”, considerato inoltre che l’Avviso non definisce i due termini e non precisa come le dotazioni di sicurezza si ripartiscono tra i due criteri, si chiede pertanto di chiarire quanto segue:
I. In merito alla definizione, quale significato attribuirà la Commissione ai termini “sicurezza attiva” e “sicurezza passiva”. Salvo diversa indicazione, si intende la ripartizione corrente nella prassi italiana (per esempio ACI e Treccani): la sicurezza attiva comprende ciò che riduce la probabilità che l’incidente avvenga (frenatura, stabilità, aderenza, visibilità, controllo del veicolo); la sicurezza passiva comprende ciò che ne limita le conseguenze una volta avvenuto (resistenza strutturale, protezione dell’utente e dei pedoni, protezione della batteria, rilevamento dell’evento e allerta);
II. In merito alla ripartizione tra i due criteri 5a e 5b, se una stessa dotazione o soluzione di sicurezza possa essere descritta e valutata sia nel criterio 5a e sia nel criterio 5b, oppure se sia valutata in uno solo dei due; in questo secondo caso, in base a quale criterio una dotazione sia ricondotta all’uno o all’altro;
III. In merito alla completezza se, ai fini della valutazione, sia richiesto di presentare soluzioni per entrambe le categorie (attiva e passiva) oppure se la valutazione sia complessiva e non richieda una presenza minima in ciascuna;
IV. In merito alla miglioria rispetto ai minimi, se, per “soluzioni offerte in ottica migliorativa rispetto ai requisiti minimi”, rientrino anche dotazioni o prove che superano quanto richiesto dalle norme tecniche applicabili e dalle Linee Guida (per esempio, requisiti di prova più severi di quelli di conformità), e quale documentazione sia ritenuta idonea a dimostrarlo;
V. Se siano valutabili soluzioni la cui piena disponibilità sia prevista in una data successiva all’avvio del servizio, con cronoprogramma indicato nell’offerta;
VI. Se rientrino tra le soluzioni di sicurezza attiva anche quelle volte a ridurre la distrazione di chi guida (per esempio interfaccia e segnalazioni a bordo semplificate).
R.: Per il punto I, per “Sicurezza Attiva” si intendono le caratteristiche che riducono la probabilità che si verifichi l’incidente (es. frenatura, stabilità, aderenza, sistemi ADAS, interfacce che riducono le distrazioni). Per “Sicurezza Passiva” si intendono gli elementi strutturali che mitigano le conseguenze dannose ad incidente avvenuto (es. robustezza del telaio, protezione della batteria, rilevamento cadute).
Per il punto II, si rimanda al riscontro di cui al quesito n. 36.
Per il punto III, l’Avviso Pubblico non impone una presenza minima obbligatoria di dotazioni in entrambe le categorie (attiva e passiva). Il punteggio sarà attribuito distintamente per ciascuno dei due elementi apprezzando l’organicità, la validità e l’effettivo innalzamento dei livelli di sicurezza proposti.
Per il punto IV, si conferma.
Per il punto V, non si conferma.
Per il punto VI, si conferma.
QUESITO n. 90
L’art. 6.2 e l’art. 6.3 dell’Avviso, insieme all’art. 5, punto 22, del Disciplinare, prevedono che RSM verifichi il rispetto dei limiti di densità, di flotta e di dispiegamento tramite 7 rilevazioni giornaliere (ogni 180 minuti, dalle 05:30 alle 23:30). Le stesse norme prevedono che le “rilevazioni irregolari” comportino in automatico maggiorazioni percentuali sul canone del mese successivo. Se il canone supera € 2,50 per veicolo, scattano la sospensione e la revoca dell’Autorizzazione (art. 6.4 dell’Avviso). Si chiede di chiarire:
- se gli Operatori potranno consultare l’esito di ciascuna rilevazione giornaliera e con quali modalità e tempi (ad esempio tramite dashboard, report giornaliero o API), così da poter intervenire subito per riallinearsi ai parametri previsti;
- se sia possibile per gli Operatori segnalare e far correggere eventuali rilevazioni irregolari dovute a cause non imputabili all’Operatore, come errori tecnici nella trasmissione o nell’elaborazione dei dati.
R.: Per il punto 1, si segnala che, come stabilito nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato E, Roma Capitale fornirà a ciascun Operatore l’accesso alla piattaforma di monitoraggio (gestita da RSM) con un profilo in sola lettura, dando la possibilità di visualizzare unicamente i propri dati online. Attraverso tale cruscotto, gli Operatori potranno visionare i dati correnti di stato e verificare l’applicazione in tempo reale dei Livelli di Servizio.
Per il punto 2, si riscontra che eventuali rilevazioni irregolari che l’Operatore possa oggettivamente dimostrare essere derivate esclusivamente da malfunzionamenti o anomalie tecniche dei sistemi di acquisizione di RSM, e non da un’effettiva difformità dei mezzi su strada, non concorreranno al conteggio delle penalità. In caso di il fallimento della trasmissione dei dati sia imputabile a malfunzionamenti tecnici sui sistemi dell’Operatore stesso, i livelli di servizio non saranno considerati raggiunti positivamente.
QUESITO n. 91
L’art. 5, punto 10, del Disciplinare e l’Allegato E (“Servizio di verifica utenti”) prevedono che il diritto all’agevolazione tariffaria Metrebus sia certificato da RSM tramite interrogazione del dato in tempo reale. L’art. 5, punto 23.l, del Disciplinare individua il mancato riconoscimento dell’agevolazione tra le inadempienze dell’Operatore. Si chiede di confermare che il ritardo o il mancato riconoscimento dell’agevolazione dovuti a inesattezze della banca dati di ATAC/RSM, o a malfunzionamenti o indisponibilità del servizio di verifica via API, non saranno imputati all’Operatore.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 92
L’art. 5, punto 10, del Disciplinare e l’Allegato E (“Servizio di verifica utenti”) prevedono che il diritto all’agevolazione tariffaria Metrebus sia certificato da RSM tramite interrogazione del dato in tempo reale. Dopo la certificazione, l’agevolazione resta attiva fino alla naturale scadenza dell’abbonamento, senza necessità di rinnovi intermedi. Nel riscontro al quesito n. 33, tuttavia, RSM precisa che l’eventuale perdita del diritto prima della naturale scadenza dell’abbonamento sarà comunicata a mezzo PEC. Ogni corsa agevolata comporta costi operativi effettivi per l’Operatore. Le corse agevolate erogate a soggetti che non ne hanno più diritto non rispondono alla finalità di integrazione con il TPL e costituiscono un onere privo di compensazione. Al fine di definire una soluzione che soddisfi l’obbligo di agevolazione e resti ancorata ai costi operativi effettivi, si chiede di precisare:
- il tempo massimo che intercorre tra l’evento che determina la perdita del diritto e l’invio della PEC;
- il formato e il contenuto della PEC (identificativo dell’utente o dell’abbonamento, data di efficacia della perdita del diritto) e se la comunicazione sarà in un formato leggibile automaticamente.
R.: per il punto 1, l’invio della PEC sarà eseguito entro n. 3 giorni lavorativi dall’avvenuta conoscenza da parte della RSM della presente condizione.
Per il punto 2, si conferma.
QUESITO n. 93
Si chiede pertanto di fornire:
- il numero di abbonamenti annuali Metrebus Zona A attualmente attivi e la loro ripartizione nelle quattro fasce di validità residua di cui all’art. 5.6 dell’Avviso;
- dati aggregati e anonimi sui titolari (fascia d’età, genere e area di residenza). Questi dati servono a individuare il potenziale bacino di utenti dei servizi di micromobilità in sharing tra i titolari di abbonamento e a stimare quanti di essi presumibilmente richiederanno l’agevolazione, così da dimensionare l’offerta su volumi realistici;
- le previsioni dell’Amministrazione sull’evoluzione del numero di titolari di abbonamento annuale Metrebus Zona A nel periodo di validità dell’Autorizzazione, con particolare riferimento a:
a. il numero atteso di titolari, o il tasso di crescita annuo atteso, ed eventuali obiettivi fissati;
b. eventuali misure programmate che possano modificare la platea dei beneficiari, quali variazioni del prezzo o delle condizioni dell’abbonamento annuale, nuove categorie di titolari o abbonamenti agevolati, ovvero l’estensione dell’abbonamento ad altri utenti o ad altre aree;
c. eventuali iniziative di comunicazione o promozione dell’abbonamento annuale o dell’agevolazione programmate dall’Amministrazione, da RSM o da ATAC (canali, tempistiche ed entità). Queste informazioni consentirebbero all’Operatore di prevedere se, e in quale misura, la platea dei beneficiari e il ricorso all’agevolazione cresceranno nel periodo di validità dell’Autorizzazione.
R.: In risposta al presente quesito si rimanda al riscontro di cui al precedente quesito n. 55.
QUESITO n. 94
L’art. 12.1 dell’Avviso prevede che i quesiti e le richieste di chiarimento possano essere inviati “entro e non oltre 6 (sei) giorni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse”. Con il riscontro al quesito n. 76, RSM ha prorogato tale scadenza alle ore 15:00 di lunedì 2 novembre 2026. Si chiede pertanto di confermare che, coerentemente con l’art. 12.1, anche il termine per la presentazione dei quesiti è prorogato e fissato a martedì 27 ottobre 2026 ore 15.00. Si chiede inoltre di confermare che, ai sensi dell’art. 12.2, le relative risposte saranno pubblicate entro il 29 ottobre 2026.
R.: Si conferma.
QUESITO n. 95
con riferimento alla redazione dell’offerta tecnica, si chiede di confermare se sia previsto un limite minimo alla dimensione del carattere (e, in tal caso, quale), nonché eventuali prescrizioni su tipo di carattere, interlinea e margini, oppure se l’unico vincolo da rispettare sia il limite massimo di 30 pagine.
R.: Si conferma. Resta comunque inteso che, per consentire un’adeguata valutazione, l’Operatore è tenuto ad adottare parametri di formattazione standard che garantiscano la chiara e agevole leggibilità del testo da parte della Commissione giudicatrice.
QUESITO n. 96
Al fine di predisporre una documentazione coerente con le attese dell’Amministrazione, si chiede:
- di indicare quali scenari di utilizzo (quota di titolari che attiveranno l’agevolazione, frequenza media di utilizzo per abbonato, quota di corse agevolate sul totale, ripartizione tra Operatori) saranno considerati di riferimento ai fini della verifica, e con quali criteri sarà valutata la ragionevolezza delle ipotesi formulate dall’Operatore, in assenza dei dati sull’utilizzo delle agevolazioni (FAQ 55 e 93);
- di indicare se la verifica avrà ad oggetto gli scenari indicati e motivati dall’Operatore, ovvero anche ulteriori scenari definiti dalla Commissione; in quest’ultimo caso, quali scenari e con quali parametri di equilibrio economico, considerato che tali elementi, se previsti, devono essere noti prima della scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di consentire agli Operatori di formulare un’offerta consapevole e coerente con i criteri di valutazione;
- considerato che, in risposta ai quesiti n. 83 e n. 84, l’Amministrazione ha escluso limiti quantitativi e meccanismi di riequilibrio, di valutare se tale orientamento possa essere riconsiderato alla luce della verifica di sostenibilità di cui all’art. 4.2, prevedendo un limite, una soglia o altra forma di tutela in relazione al volume delle corse agevolate, tale da consentire agli Operatori di formulare scenari su basi determinate. In caso contrario, di indicare con quali modalità l’Operatore possa dimostrare, ai fini della verifica, la sostenibilità di un onere il cui ammontare, indipendentemente dal valore dell’offerta, dipende da variabili non determinabili al momento della presentazione della stessa. Al riguardo si precisa che la possibilità per l’Operatore di formulare proprie ipotesi non risolve la questione: in assenza di dati di riferimento, qualunque ipotesi è necessariamente arbitraria, e le variabili da cui dipende l’onere possono essere modificate in modo rilevante, nel corso dell’Autorizzazione, da iniziative estranee al controllo dell’Operatore, comprese le politiche dell’Amministrazione stessa o di Atac volte a promuovere la diffusione dell’abbonamento annuale Metrebus, che per effetto della risposta al quesito n. 83 ampliano automaticamente l’obbligo senza alcun riequilibrio. Si chiede pertanto se, in sede di verifica, la ragionevolezza delle ipotesi sarà valutata con riferimento alle sole condizioni note alla data di presentazione dell’offerta e se le successive variazioni di tali condizioni, non imputabili all’Operatore, saranno considerate ai fini degli strumenti di cui al successivo punto 5.
- di indicare in quale fase della procedura (prima o dopo la formazione della graduatoria) sarà svolta la verifica, quale documentazione sarà richiesta e con quali termini di risposta;
- di indicare quali strumenti l’Amministrazione preveda qualora, nel corso dell’Autorizzazione, il volume effettivo delle corse agevolate superi in misura significativa gli scenari valutati in sede di verifica ai sensi dell’art. 4.2, per cause non dipendenti dall’Operatore (ad esempio il confronto nell’ambito del Tavolo di coordinamento di cui all’art. 12 delle Linee Guida, la revisione delle condizioni dell’agevolazione o altre misure), al fine di garantire la continuità del servizio.
R.: In risposta ai punti 1 e 2 del presente quesito e ad aggiornamento delle risposte di cui ai quesiti 55 e 93, si riportano n. 2 file (file_1, servizi per monopattini e biciclette – file_2, servizi per monopattini) le informazioni fornite da due degli attuali Operatori, ciascuno in forma aggregata, per le singole annualità 2024, 2025 e per il primo semestre 2026 e distintamente per tipologia di mezzo:
- Volumi di noleggio: numero totale dei noleggi effettuati in regime di agevolazione TPL (distinti tra monopattini e biciclette) e relativo rapporto percentuale rispetto al totale dei noleggi erogati sul territorio di Roma Capitale.
- Frequenza: frequenza media di utilizzo per i suddetti noleggi agevolati.
- Durata: durata media dei noleggi effettuati in regime di agevolazione.
- Utenti unici: numero complessivo di utenti che hanno fruito della suddetta agevolazione tariffaria.
- Profilazione demografica: ripartizione dei suddetti utenti fruitori dell’agevolazione per fascia d’età, genere e area di residenza.
Si precisa che al fine di prevenire qualsiasi controversia, tali informazioni – non in possesso dell’Amministrazione né di RSM – sono state richieste a tutti gli attuali Operatori dei servizi di micromobilità sharing. Se saranno ricevuti ulteriori riscontri, sarà cura di RSM pubblicarli in tempo utile ai fini della presentazione delle proposte.
Per i punti 3 e 5, si conferma quanto già indicato ai riscontri di cui ai precedenti quesiti n. 83 punto 2 e n. 84.
Per il punto 4, l’eventuale verifica di sostenibilità economica dell’offerta sarà condotta dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ma prima della formulazione della proposta di graduatoria definitiva per la conseguente assegnazione dell’Autorizzazione. Qualora attivata sarà assegnato all’Operatore un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni relativamente alle osservazioni che saranno formulate.
QUESITO n. 97
Si chiede di confermare:
- che l’Operatore, al momento della richiesta e in modo automatico e contestuale, può verificare la coerenza tra il codice fiscale indicato per l’agevolazione e i dati anagrafici del titolare dell’account acquisiti in sede di registrazione (nome e cognome ed eventuali ulteriori dati disponibili, quali la data di nascita), e che in caso di incoerenza l’agevolazione non è dovuta, salva la possibilità per l’utente di regolarizzare la propria posizione, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 5 punto 10 o dell’art. 5 punto 23.l del Disciplinare;
- che ciascun abbonamento Metrebus può essere associato a un solo account per Operatore, e che l’Operatore può negare l’associazione di un abbonamento già associato a un altro account;
- che l’Operatore, onde evitare frodi, può adottare sistemi automatici di verifica dell’identità dell’utilizzatore al momento dell’avvio di una corsa agevolata (ad esempio autenticazione tramite CIE o SPID, o associazione dell’account a un dispositivo), purché eseguiti in modo automatico e contestuale, senza costi aggiuntivi per l’utente e senza ritardare l’avvio della corsa, e che tali sistemi non costituiscono ostacolo alla fruizione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 5 punto 10 del Disciplinare;
- che, qualora tali verifiche accertino l’utilizzo dell’agevolazione da parte di un soggetto diverso dal titolare, l’Operatore può sospendere l’agevolazione per l’account interessato in applicazione dei propri termini e condizioni, previa comunicazione all’utente e salva la possibilità per questi di contestare il provvedimento, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 5 punto 23.l del Disciplinare.
R.: In risposta ai punti 1 e 2, i controlli indicati saranno svolti direttamente da RSM. L’Operatore riceverà l’esito di tale controllo al momento dell’interrogazione dei servizi web messi a disposizione da RSM secondo quanto previsto dall’Allegato E che prevedono esclusivamente la trasmissione da parte del medesimo Operatore del codice fiscale dell’utente.
Per il punto 3, si conferma purché i medesimi sistemi automatici di verifica siano adottati a tutti gli utenti, anche se non fruitori dell’agevolazione tariffaria.
Per il punto 4, si conferma.
QUESITO n. 98
L’art. 5.6 dell’Avviso riconosce l’agevolazione ai “titolari di abbonamento TPL tessera Metrebus annuale Zona A”. L’Allegato E, nel paragrafo “Servizio di verifica di un utente”, e la FAQ 83 precisano che si tratta della “tessera Metrebus Roma zona A”. La FAQ 87 conferma inoltre che, per i titoli non ammessi all’agevolazione, il servizio di verifica di RSM restituisce esito KO. Si chiede pertanto di confermare:
- che l’agevolazione di cui all’art. 5.6 spetta esclusivamente ai titolari di abbonamento annuale Metrebus Roma zona A, e che non sono inclusi i titolari di abbonamento Metrebus Lazio, anche qualora la validità di quest’ultimo includa la zona A;
- che, coerentemente con quanto indicato nella FAQ 87, il servizio di verifica di RSM restituirà esito KO per i titolari di abbonamento Metrebus Lazio.
R.: In riscontro ai punti 1 e 2, si precisa che l’agevolazione tariffaria dovrà essere riconosciuta per tutti i titolari di abbonamento annuale TPL valido per la Zona A (ivi inclusi, pertanto, gli abbonamenti annuali Metrebus Lazio la cui validità territoriale ricomprenda la Zona A).
Fanno eccezione gli abbonamenti riservati agli appartenenti ai corpi delle Forze Armate, Forze dell’Ordine e A.N.A.S. S.p.A. che hanno stipulato una Convenzione con Atac S.p.A., così come indicato all’art. 5.6 dell’Avviso Pubblico.
QUESITO n. 99
Il Disciplinare prevede «un call center (App, telefono, e-mail) attivo 24/7, con operatori in lingua italiana e inglese». Si chiede di chiarire:
- se il canale telefonico debba essere presidiato da operatori umani, oppure se il requisito sia soddisfatto qualora le chiamate siano gestite in prima istanza da un sistema automatizzato (ad es. assistente vocale basato su intelligenza artificiale o IVR), con trasferimento a un operatore umano in lingua italiana o inglese quando la richiesta non può essere risolta automaticamente o su richiesta dell’utente;
- se la disponibilità 24/7 di operatori umani sia richiesta per ciascun canale (App, telefono ed e-mail), oppure se il requisito sia soddisfatto qualora un operatore umano in lingua italiana o inglese sia raggiungibile 24/7 attraverso almeno uno di tali canali (ad es. la chat in App), mentre gli altri canali sono attivi 24/7 con gestione automatizzata e successiva presa in carico da parte di un operatore;
- se sia ammessa, come forma di trasferimento, la richiamata da parte di un operatore umano entro un tempo definito.
R.: In riscontro al punto I, si conferma che è ammesso l’impiego in prima istanza di sistemi di risposta automatizzata (es. IVR o assistenti virtuali) per l’instradamento delle comunicazioni, a condizione che il sistema garantisca sempre all’utente l’opzione esplicita di essere trasferito in tempo reale a un operatore umano (in lingua italiana o inglese).
In riscontro al punto II, la disponibilità di operatori umani deve essere garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per tutti i canali di assistenza in tempo reale. Il canale e-mail, per sua natura asincrono, prevede una successiva presa in carico da parte dell’operatore, fermo restando l’obbligo di tempestività nella risoluzione delle segnalazioni.
In riscontro al punto III, si conferma fermo restando l’obbligo di tempestività nella risoluzione delle segnalazioni.
QUESITO n. 100
Il criterio 5b cita che saranno valutate tutte le “soluzioni volte a garantire l’uso del casco”.
Il criterio è stato esplicitamente identificato come discrezionale e non tabellare, pertanto si chiede di confermare che la valutazione avvenga nel complesso di tutte le opzioni proposte. In particolare, si chiede di confermare che:
- l’integrazione hardware del casco sul veicolo è solo una delle possibili soluzioni, valutata al pari di altre soluzioni (ad esempio armadietti in cui gli utenti potranno noleggiare dei caschi) che saranno ugualmente valutate positivamente.
- trattandosi appunto di un unico criterio, discrezionale, non verranno eterointegrati sottocriteri con relativo specifico punteggio per la fornitura integrata del casco sul veicolo bensì sarà la pluralità delle “ulteriori dotazioni di sicurezza migliorative”, siano essere software, hardware o di altro tipo a garantire il raggiungimento dell’intero punteggio di 7 punti.
R.: In riscontro al punto 1, il Criterio 5b dell’Avviso Pubblico, relativamente al servizio con monopattini, individua la presenza di un alloggiamento intelligente sbloccabile tramite App quale soluzione primaria per garantire l’uso del casco. L’eventuale proposta di soluzioni fisicamente disaccoppiate dal veicolo potrà essere formulata dall’Operatore tra le cosiddette «ulteriori dotazioni».
In riscontro al punto 2, si conferma che il Criterio 5b prevede un’unica valutazione discrezionale (fino a un massimo di 7 punti) e non determina una scomposizione matematica in sub-criteri o punteggi predeterminati fissi. La Commissione valuterà in modo complessivo la pluralità e la validità delle «ulteriori dotazioni di sicurezza migliorative» (hardware, software, ecc.) proposte dall’Operatore riscontrando l’aderenza delle soluzioni proposte alle specifiche indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico.
QUESITO n. 101
Criterio 6c – Premialità multi-servizio. Il criterio premia l’Operatore che partecipa sia per il servizio monopattini sia per il servizio biciclette, nell’ottica di un’erogazione multimodale. Si chiede di chiarire se tale premialità, o una sua parte, possa essere riconosciuta a un Operatore che partecipa per il servizio biciclette e che già eroga a Roma Capitale, con regolare autorizzazione, un altro servizio di sharing elettrico (ciclomotori), integrato nella stessa applicazione e con un unico account utente, garantendo così all’utenza un’offerta multimodale.
R.: Si chiarisce che, così come indicato al paragrafo 7 delle Linee Guida (Allegato A) e all’art. 4.1 (Criterio 6c) dell’Avviso Pubblico, la premialità viene riconosciuta esclusivamente agli Operatori che partecipano alla procedura di selezione sia per il servizio monopattini che per il servizio con le bicilette, presentando proposte valide e adeguate.
La gestione di altre tipologie di veicoli in sharing non rientra nella presente procedura.
QUESITO n. 102
Con riferimento agli artt. 4.5 e 10.4 dell’Avviso Pubblico e al quesito n. 49, si chiede conferma che l’Operatore che, in funzione del numero di stazioni offerte, abbia maturato la possibilità di ampliare la flotta fino a 4.500 mezzi, possa esercitare tale facoltà anche successivamente all’avvio del servizio, qualora abbia inizialmente richiesto un numero inferiore di mezzi.
Si chiede inoltre di confermare che l’eventuale redistribuzione ad altri Operatori della quota inizialmente non utilizzata non determini la definitiva perdita, per l’Operatore originario, della possibilità di richiedere il successivo ampliamento fino al limite maturato attraverso il criterio 2a, previa autorizzazione dell’Amministrazione.
R.: La facoltà di ampliare la flotta fino al limite massimo di 4.500 in considerazione dell’offerta presentata per il Criterio 2a, costituisce un’opzione esercitabile dall’Operatore in sede di rilascio dell’Autorizzazione.
Qualora l’Operatore decida di avviare il servizio garantendo il numero minimo di 3.000 veicoli e quindi senza avvalersi dell’opzione, la quota non opzionata risulta vacante e quindi suscettibile di redistribuzione come previsto all’art. 10.4 dell’Avviso.
Pertanto, l’Operatore potrà richiedere il successivo ampliamento della flotta fino al limite consentito solo nel caso in cui e nei limiti in cui la quota inizialmente vacante non sia stata effettivamente redistribuita ai sensi del predetto art. 10.4.
QUESITO n. 103
Con riferimento al criterio 6c e al quesito n. 81, si chiede conferma che non sia prevista alcuna soglia minima di punteggio complessivo o tecnico ai fini dell’attribuzione dei 3 punti per la partecipazione a entrambi i servizi e che, pertanto, una proposta completa, ammissibile e conforme ai requisiti dell’Avviso possa beneficiare della premialità indipendentemente dal punteggio conseguito e dalla posizione raggiunta nella rispettiva graduatoria.
R.: Si conferma. Qualora l’Operatore presenti per entrambi i servizi di micromobilità sharing della presente procedura una manifestazione di interesse che risulti completa, ammissibile e conforme ai requisiti minimi, i punti premiali saranno attribuiti in entrambe le procedure, a prescindere dal punteggio di merito complessivamente totalizzato e dalla posizione finale raggiunta nelle singole graduatorie.
Bus turistici
Che orari di validità hanno le tre ZTL BUS?
La ZTL BUS A è attiva tutti i giorni (festivi inclusi) 24 ore su 24. La ZTL BUS B è attiva tutti i giorni (festivi inclusi), dalle 5 alle 24. La ZTL bus C è attiva tutti i giorni (festivi inclusi) 24 ore su 24. Maggiori informazioni sul Piano Bus Turistici su questa pagina https://romamobilita.it/it/servizi/nuovo-piano-bus-turistici
Come si può sostare al parking Gianicolo?
La sosta breve presso il parking Gianicolo è consentita (previa verifica della disponibilità) ai possessori di tutte le tipologie di permesso ad eccezione del permesso A.
La sosta lunga è consentita solo con il permesso B4
Con un permesso A posso sostare nel parcheggio “Aurelia”?
No, per sostare presso il parcheggio “Aurelia” è necessario acquistare un permesso A1
Cos’è lo SPID?
Lo SPID è lo strumento per il riconoscimento dell’identità digitale, secondo quanto definito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (https://www.spid.gov.it/domande-frequenti) per accedere ed utilizzare i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.
Cosa devo fare in caso di accesso di un pullman con rimorchio nella città di Roma?
Qualora il pullman (munito di regolare permesso bus turistici) debba entrare nel territorio di Roma con rimorchio, è necessario inviare una richiesta di autorizzazione a circolare in ZTL con un rimorchio al seguente indirizzo di posta certificata: permessistica@pec.romamobilita.it
E’ possibile chiedere un’autorizzazione speciale per il trasporto di un disabile?
Sì, è possibile ma solamente se il bus è dotato di pedana e solamente per accedere alla ZTL C. In caso di controlli, sarà necessario presentare il permesso speciale di circolazione del disabile presente a bordo.
E’ possibile comprare un abbonamento?
No, non sono disponibili abbonamenti per gli operatori turistici, ma si possono acquistare – solo online – carnet di ingressi da diversi tagli.
L’unica eccezione è per permessi Gran Turismo.
E’ possibile entrare nella ZTL BUS C (Centro Storico)?
Il Centro di Roma, delimitato dalla ZTL BUS C, è interdetto ai pullman turistici, tranne casi di specifiche deroghe, in cui viene rilasciata la cosiddetta autorizzazione C. Sono presenti diverse aree di sosta adiacenti alla ZTL BUS C.
E’ possibile ottenere il rilascio di permessi GT annuali per mezzi di scorta?
Sì, il sistema permette il rilascio di ulteriori permessi nella seguente misura:
1 permesso se la sulla linea sono autorizzati fino a 4 pullman
2 permessi se la sulla linea sono autorizzati tra i 4 ed i 10 pullman
3 permessi se la sulla linea sono autorizzati tra i 10 ed i 20 pullman
4 permessi se la sulla linea sono autorizzati oltre 21 pullman
E’ possibile variare i dati di un permesso giornaliero e/o ticket?
Sì, è possibile variare la targa di un permesso giornaliero e/o un ticket (carnet) o di un pacchetto multigiorno, entro le 23.59 della data precedente l’inizio del servizio già acquistato.
E’ possibile, per un’agenzia di viaggi, richiedere i Carnet?
No, i Carnet possono essere acquistati solo dai titolari di mezzi immatricolati come “noleggio da rimessa”
I pullman in possesso di permesso valido possono circolare in tutte le corsie preferenziali del Comune di Roma?
No, coloro che sono in possesso di permesso bus turistici valido, possono transitare solo nelle seguenti corsie preferenziali:
- Via Ostiense (carreggiata centrale);
- Via Santa Maria in Cosmedin (Bocca della Verità);
- Lungotevere Aventino (carreggiata sinistra in direzione Piazza dell’Emporio);
- Via dell’Amba Aradam (direzione Piazza San Giovanni in Laterano);
- Via Catania;
- Via Gregorio VII (corsia preferenziale a doppio senso di circolazione entro la carreggiata)
Il contingentamento nell’Area Vaticana in quali giorni è operativo?
Il contingentamento è previsto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sia nell’Area Vaticana che nell’Area Colosseo
Il costo dei carnet può essere rateizzato?
No, il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione
Il pagamento dei permessi Gran Turismo può essere rateizzato?
No, il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.
Il permesso Bus Turistici deve essere esposto durante la circolazione?
Sì, è necessario stampare il permesso in formato A4 e posizionarlo, in modo visibile, sul parabrezza del veicolo.
La targa del pullman è già nella vostra banca dati: devo effettuare una nuova registrazione?
No, non è necessario registrarsi nuovamente ed è possibile acquistare i permessi giornalieri
Non ho utilizzato tutti gli ingressi del carnet: posso ottenere un rimborso?
No, non è previsto alcun rimborso in caso di mancato utilizzo (totale o parziale) degli ingressi entro il termine di validità (365 giorni dalla data del rilascio)
Quale permesso va acquistato per accedere alla ZTL B tra la mezzanotte e le 5?
La ZTL B è attiva tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 5 alle 24; il permesso da acquistare – dalle 00.01 alle 4.59 – è il permesso A.
La ZTL A è infatti attiva tutti i giorni, festivi inclusi, h/24.
Quali sono le tipologie di permessi bus turistici che si possono richiedere ed in quale ZTL di Roma mi consentono di accedere, circolare e/o sostare?
Tutte le tipologie dei permessi bus turistici e la relativa mappa zoomabile sono disponibile in questa pagina https://romamobilita.it/it/
Siamo una ditta di autoservizi, registrata sul vostro portale. Il nostro parco mezzi è in “revisione rinnovata”. Il sistema web, per l’acquisto dei permessi, chiede l’aggiornamento del libretto con la nuova revisione. Come possiamo fare per autorizzarli?
In questo caso puoi inviare tutta la documentazione a infobusturis
Siamo una società di noleggio autobus con conducente ed abbiamo acquistato un nuovo pullman. Come posso fare per richiedere l’autorizzazione per questo nuovo veicolo?
La targa del nuovo mezzo deve esere sempre inserita nella piattaforma web, che è collegata con il database della Motorizzazione Civile. Qualora la targa non fosse ancora inserita dalla Motorizzazione, l’applicativo chiederà di allegare la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva flotta bus;
- carta di circolazione;
- documento identificativo del legale rappresentante.
Sono una ditta di noleggio autobus con conducente, vorrei cambiare la banca di appoggio per gli addebiti delle fatture. A chi devo comunicarlo?
Puoi inviare una mail a fatturazionebusturistici@
Una società di noleggio autobus con conducente, a chi può rivolgersi per richiedere copia di una fattura o per informazioni su pagamenti e rimborsi?
Puoi inviare una mail a fatturazionebusturistici@
Cofinanziamento di servizi di navetta per aziende/enti della rete di Mobility Manager di Roma Capitale
Ambito territoriale (art. 1). L’avviso è rivolto alle aziende della rete dei mobility manager di
Roma Capitale: possono accedere anche se la sede servita, o il capolinea di una linea, si trova in
un comune limitrofo?
Ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso il progetto è riservato solo ad aziende ed enti della rete dei mobility manager di Roma capitale, pertanto, per accedere al cofinanziamento è necessario che le aziende o gli enti abbiano la loro sede nel territorio di Roma Capitale.
Servizi potenziati prima della domanda (artt. 2 e 7). Un’azienda ha aggiudicato con gara un nuovo affidamento del servizio navetta, in vigore dal 1° ottobre 2026. Se il nuovo servizio prevede più km rispetto al 2025, l’incremento è cofinanziabile anche se è partito prima della domanda, con il gestore già contrattualizzato? In quel caso da quando decorre il contributo e come si applica l’impegno ad attivare il servizio entro 30 giorni dall’approvazione?
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso sono ammessi a cofinanziamento oltre ai i progetti volti all’attivazione di nuovi servizi di navetta anche progetti che prevedono l’incremento della produzione chilometrica rispetto a quella esercitata nell’annualità 2025, pertanto, è cofinanziabile l’incremento chilometrico svolto con un servizio navetta partito dal 1° ottobre 2026, data antecedente alla presentazione della domanda di accesso al cofinanziamento stesso. Il contributo decorre dalla dichiarazione di inizio servizio da parte dell’azienda proponente rilasciata a seguito dell’esito positivo di conformità dell’istanza (art. 9 dell’Avviso). L’impegno ad attivare il servizio, in caso di servizio navetta già attivo, si intende assolto con dichiarazione resa da parte dell’azienda proponente di inizio servizio.
Linee che sostituiscono linee esistenti (art. 2 e sezione 3.2 del modulo). Una linea che modifica o sostituisce una linea attiva nel 2025, per esempio un percorso ridisegnato in modo più efficiente sulla base di un’analisi della domanda, è ammissibile anche se i km complessivi del servizio non aumentano rispetto al 2025?
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso sono ammessi a cofinanziamento i progetti volti all’attivazione di nuovi servizi di navetta e i progetti che prevedono l’incremento della produzione chilometrica rispetto a quella esercitata nel 2025.
Pertanto, il progetto che modifica o sostituisce una linea attiva, ma non comporta un incremento della produzione chilometrica non è ammesso a cofinanziamento.
Calcolo dell’erogazione (art. 8). In liquidazione, il contributo si calcola sulle ore effettivamente svolte valorizzate a 50 € + IVA, oppure sui costi fatturati dal gestore quando sono inferiori a quel parametro?
Ai sensi dell’art. 8 punto 3 “il costo del servizio proposto ai fini della valutazione dell’importo del cofinanziamento è fissato in un importo non superiore a € 50,00 (cinquanta/00) + IVA per ora di servizio effettivo erogato all’utenza”. In sede di rendicotazione l’importo erogato sarà misurato in relazione al costo effettivamente sostenuto, ossia il costo documentato con le fatture del gestore.
Servizi integrativi (art. 8). Tra le attività di monitoraggio e di gestione dei rapporti con l’utenza rientrano anche le piattaforme digitali per l’iscrizione al servizio e la rilevazione dell’utilizzo, se fatturate da un fornitore?
Ai sensi punto 4 dell’art. 8 dell’Avviso vengono ammesse a cofinanziamento le spese relative alla comunicazione e fruizione dei servizi quali quelle citate. Tali spese dovranno essere rendicontate tramite regolare fattura dei fornitori.
Progetti in forma associata (art. 2 e sezione 9 del modulo). Il contributo viene erogato alla sola azienda capofila? Le aziende partner dello stesso progetto possono affidare il servizio a gestori diversi? Una stessa azienda può partecipare a più progetti, oppure presentarne uno singolo e aderire a uno associato? Altre aziende possono aderire in seguito a un progetto già approvato, per esempio con l’estensione di una linea alla loro sede, e con quale procedura?
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso “i progetti riferiti a più aziende e/o diverse unità locali possono essere presentati da un unico Mobility Manager (…)” che pertanto diviene l’interlocutore al quale verranno trasmesse richieste, approvazioni. Alla azienda il cui Mobility manager presenta i progetti riferiti a più aziende e/o diverse unità locali, in quanto azienda capofila, verrà erogato il contributo concesso.
Nel caso di aziende in forma associata, le singole società possono presentare un unico progetto con i singoli servizi navetta eserciti da diversi gestori purché sia evidente la fruizione dei servizi da parte di tutti i dipendenti delle aziende facenti parte del progetto.
Una azienda può partecipare a più progetti se riferiti ad ambiti geografici diversi.
L’eventuale partecipazione di una nuova azienda in un progetto già ammesso a cofinanziamento tra società riunite in forma associata è consentito nel rispetto dell’art. 2 dell’Avviso “Nel caso di aziende che gestiscono in forma associata il progetto, questo requisito deve essere soddisfatto dalla azienda capofila. Per le altre aziende è necessaria la nomina del mobility manager, trasmessa al mobility manager di area in data antecedente alla presentazione dell’istanza” dandone comunicazione a RSM tramite pec all’indirizzo ingegneria@pec.romamobilita.it.
Livello di utilizzo (art. 11). L’utilizzo medio si confronta con la domanda stimata nell’istanza (numero di utenti) o con i posti offerti? Come si calcola a partire dal numero massimo di passeggeri a bordo comunicato per ogni corsa (art. 9): sulla singola corsa, sulla giornata o sul singolo mezzo? Si verifica sul totale del servizio o su ogni linea, e su quale periodo? Le prime e le ultime corse, garantite per coprire gli orari di ingresso flessibili ma meno frequentate, abbassano la media: come vengono considerate? Quali conseguenze ha il mancato raggiungimento della soglia del 40%?
L’utilizzo medio si confronta con la domanda dichiarata in sede di istanza ed il suo valore viene calcolato sull’utilizzo medio giornaliero per linea (pto 3.1 del modulo).
Non sono previste sanzioni specifiche. E’ interesse dall’Amministrazione Capitolina che, con il monitoraggio degli indicatori di utilizzo, venga posta massima attenzione all’efficacia dei servizi finanziati per un corretto uso delle risorse.
Rilevazione e attestazione dei dati (artt. 7, 9 e 11; sezione 6 del modulo). Il numero di passeggeri può essere dichiarato dall’azienda sulla base del conteggio degli autisti, oppure servono evidenze del gestore o sistemi di rilevazione oggettivi (contapasseggeri, badge, check-in con QR code, GPS)? Sono accettati dati provenienti da sistemi aziendali di prenotazione o di check-in? Le specifiche di rendicontazione di RSM saranno disponibili prima della scadenza, così da descrivere già nell’istanza il sistema di monitoraggio?
I dati richiesti in sede di rendicontazioni sono indicati nell’art. 9 dell’ Avviso. RSM, per omogeneizzare i report, fornirà un format standard.
La rilevazione e attestazione dei dati potrà essere effettuata dalle aziende con i sistemi ritenuti più idonei ed in coerenza con gli eventuali sistemi integrativi oggetto di cofinanziamento come richiesto al punto 4 dell’art. 8 dell’Avviso.
Allegati e firma (art. 6). Il modulo riporta la voce “Allegati” senza elencarli e l’incompletezza comporta il rigetto: quali documenti vanno allegati (ad esempio nomina del mobility manager, trasmissione del PSCL, deleghe dei partner, preventivo del gestore) e chi deve firmare l’istanza?
L’Allegato fondamentale è la dichiarazione di impegno firmata dal proponente e i documenti descritti nell’Avviso con specifico riferimento agli art. 2 e 3. In generale a questo possono essere aggiunti documenti tecnici ed amministrativi utili a chiarire i servizi esistenti e quelli proposti a cofinanziamento ed i servizi integrativi. Relativamente alla firma dell’istanza attenersi sempre alle specifiche all’art. 2 dell’Avviso.
Supporto alla presentazione (artt. 2 e 6). Il supporto tecnico del vostro ufficio previsto all’art. 2 comprende anche una verifica di completezza su una bozza prima dell’invio?
Ai sensi dell’art. 2 co. 6 dell’Avviso “il Mobility manager proponente l’istanza può avvalersi del supporto dell’ufficio del Mobility manager di Area per informazioni tecniche inerenti alla presentazione delle istanze”, pertanto, il supporto di RSM in questa fase è finalizzato a rispondere a quesiti puntuali e tecnici.
Ai sensi dell’art. 6 co.2 dell’Avviso “l’eventuale incompletezza della documentazione presentata o la mancata conformità con le finalità del cofinanziamento comporta il rigetto dell’istanza”. L’istanza respinta per incompletezza può essere ripresentata entro il 15.11.2026.
Resta fermo che ai sensi dell’art. 6 co. 3 dell’Avviso “in sede di valutazione la Commissione potrà richiedere chiarimenti alle aziende proponenti qualora le informazioni fornite in sede di istanza relative al programma di esercizio non risultino chiare. In tale circostanza le aziende singole o associate dovranno fornire riscontro formale entro 7 giorni dalla richiesta, pena il rigetto dell’istanza” e in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione viene mantenuto l’ordine di arrivo dell’istanza iniziale.
Relativamente al rimborso delle quote predefinite dalle aziende può essere erogato direttamente alle stesse pur mantenendo l’onere dell’azienda capofila della rendicontazione?
L’importo del cofinanziamento verrà erogato alla azienda capofila.
Dopo la rendicontazione quanto tempo passa per ottenere il rimborso?
A valle della documentazione trimestrale trasmessa ai fini della rendicontazione seguono le fasi di verifica della Commissione tecnica rispetto ai report di monitoraggio, la fase di validazione e la fase amministrativa di erogazione del contributo. Al netto di eventuali richieste di approfondimenti ed integrazioni documentali si stima una tempistica non superiore a 60 giorni.
La base del costo da considerare è 50 euro/ora? Su questo costo orario si calcola la percentuale del 30%?
Come esplicitato nell’art. 8 dell’Avviso pubblico, nel caso di richiesta di cofinanziamento da parte di una singola azienda, l’incentivo può arrivare al 30% dei costi fino a un massimo di 250.000,00 €. I costi sono valutati in € 50,00 + IVA per ora di servizio effettivo erogato all’utenza (sono esclusi i percorsi da/verso la rimessa).
Se una azienda sostiene un costo, per esempio, di 500 euro al giorno per una singola tratta non si deve considerare questo costo ma l’importo di 50 €/ora?
Come esplicitato nell’art. 8 dell’Avviso pubblico, i costi sono valutati di un importo non superiore a € 50,00 + IVA per ora di servizio effettivo erogato all’utenza (sono esclusi i percorsi da/verso la rimessa).
Le fatture con i fornitori, così come i contratti, non indicano un costo orario ma un costo giornaliero
La documentazione amministrativa trasmessa in sede di rendicontazione trimestrale darà evidenza dei costi sostenuti per il periodo per l’esercizio dei servizi di navetta aziendali oggetto della istanza di cofinanziamento. Come esplicitato nell’art. 8 dell’Avviso pubblico, i costi di riferimento per la misura del cofinanziamento sono valutati di un importo non superiore a € 50,00 + IVA per ora di servizio effettivo erogato all’utenza (sono esclusi i percorsi da/verso la rimessa).
Per ogni tratta/progetto va presentata una singola istanza?
Al punto 3.2 del modulo di presentazione della istanza di cofinanziamento è previsto l’inserimento dei dati per singola linea nel caso in cui il servizio sia composto da più linee.
Il modulo di presentazione delle domande passa dal punto 6 al punto 8. È un refuso o manca qualcosa?
Si tratta di un refuso in sede di editing del modulo.
Persone con disabilità - CUDE
Sono titolare di contrassegno speciale di circolazione e ho transitato in un varco ZTL o corsia preferenziale, senza comunicare preventivamente la targa
Dal 1 dicembre 2025 le operazioni di aggiornamento targhe si effettuano SOLO:
- sul nostro sito, tramite piattaforma online con SPID o CIE – Carta d’Identità Elettronica del titolare del contrassegno CUDE
- presso il nostro Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico 38 (lun-ven 8:30 – 16:00) SOLO con appuntamento prenotabile con l’app SolariQ o tramite il Numero Unico 0657003.
L ‘autorizzazione richiesta (sul sito o allo Sportello al Pubblico) sarà immediatamente valida, con decorrenza dal giorno dell’operazione, mentre la scadenza rimarrà quella del permesso.
In caso di accesso alla ZTL senza il/la titolare del contrassegno a bordo del veicolo è possibile segnalare la targa tramite il ChiamaRoma 060606 e l’App Julia di Roma Capitale.
Come posso fare per richiedere un contrassegno speciale di circolazione per persona con disabilità?
Per ottenere il rilascio del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità, è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta e presentare la documentazione indicata sul retro dello stesso.
Su questa pagina trovi tutti i dettagli e le informazioni utili per richiederlo.
Da lunedì 1 dicembre 2025 sono cambiate le modalità di richiesta, rilascio e gestione del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE). Ecco le novità
Devo modificare una targa associata al contrassegno speciale di circolazione CUDE rilasciato da comune DIVERSO da Roma. Quali sono le modalità?
Dal 1 dicembre 2025 le operazioni di aggiornamento targhe per titolari di contrassegno rilasciato da Comune diverso da Roma si effettuano SOLO:
- sul nostro sito, tramite piattaforma dei Servizi online con SPID o CIE – Carta d’Identità Elettronica del/della titolare del contrassegno CUDE
- presso il nostro Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico 38 (lun-ven 8:30 – 16:00) SOLO con appuntamento prenotabile con l’app SolariQ o tramite il Numero Unico 0657003, utilizzando l’apposito modulo.
In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
Devo modificare una targa associata al contrassegno speciale di circolazione CUDE rilasciato dal Comune di Roma. Quali sono le modalità?
Dal 1 dicembre 2025 le operazioni di aggiornamento targhe si effettuano SOLO:
- sul nostro sito, tramite Sportello online con SPID o CIE – Carta d’Identità Elettronica del titolare del contrassegno CUDE
- presso il nostro Sportello al Pubblico di via Silvio D’Amico 38 (lun-ven 8:30 – 16:00) SOLO con appuntamento prenotabile con l’app SolariQ o tramite il Numero Unico 0657003, utilizzando l’apposito modulo.
In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
In assenza del titolare del contrassegno a bordo del veicolo è possibile contattare il numero 060606 di Roma Capitale ed annunciare che si intende circolare all’interno del territorio del comune di Roma utilizzando il contrassegno in assenza della persona con disabilità.
L’autorizzazione per accedere nella ZTL di Roma, relativa ai veicoli utilizzati per il trasporto di persona con disabilità titolare del contrassegno per persone con disabilità CUDE, ha una scadenza?
La scadenza è quella del contrassegno speciale di circolazione, salvo eventuali modifiche nel corso di validità del permesso (es. cambio residenza, decesso).
Posso utilizzare una copia del contrassegno CUDE per persone con disabilità?
No, il contrassegno DEVE essere esposto in originale (sono tassativamente vietati contrassegni in copia o artefatti).
Se effettuo commissioni per conto della persona con disabilità titolare del contrassegno CUDE posso esporre il contrassegno?
No. Il contrassegno può essere utilizzato/esposto SOLO con la persona con disabilità a bordo dell’automezzo.
Unica eccezione, qualora sia necessario effettuare degli spostamenti, per raggiungere il titolare del contrassegno. In caso di accesso alla ZTL senza il/la titolare del contrassegno a bordo del veicolo è possibile segnalare la targa tramite il ChiamaRoma 060606 e l’App Julia di Roma Capitale.
Si è verificato il decesso di un mio congiunto, al quale era stato rilasciato un contrassegno speciale di circolazione CUDE per persone con disabilità. Cosa devo fare ed entro quale periodo è necessario riconsegnare il permesso?
In caso di decesso del/della titolare del contrassegno speciale di circolazione CUDE, la vigente normativa prevede la restituzione del permesso, da parte degli eredi, entro 30 giorni dalla data di decesso del titolare.
- dichiarazione firmata di restituzione del contrassegno, attestante la data del decesso (è possibile allegare copia del certificato di morte);
- originale del contrassegno CUDE;
- copia del documento di identità della persona che restituisce il contrassegno.
Può essere spedita via posta ordinaria a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – via Silvio D’Amico n 40 – 00145 Roma – oppure presso lo Sportello al Pubblico di Roma Servizi per la Mobilità in via Silvio D’Amico n 38.
Sono titolare di contrassegno speciale di circolazione CUDE per persone con disabilità e vorrei chiedere il parcheggio personalizzato davanti alla mia abitazione e/o sede di lavoro. A quale ufficio devo inoltrare l’istanza?
Puoi rivolgerti al Municipio di competenza territoriale.
Sono titolare di un contrassegno speciale di circolazione CUDE per persone con disabilità ed ho cambiato residenza, sempre all’interno del Comune di Roma. E’ necessario comunicarlo ai vostri uffici?
Sì, è necessario richiedere un duplicato per cambio abitazione. Su questo modulo, sono riportate le modalità per richiederlo.
Sono titolare di un contrassegno CUDE per persone con disabilità, quali sono le modalità per richiedere il rinnovo dello stesso?
Le modalità di richiesta variano nel caso un cui si richiede il rinnovo di un contrassegno speciale di circolazione CUDE per persone con disabilità in precedenza rilasciato per un periodo di 5 anni o per un periodo inferiore ai 5 anni. Su questa pagina trovi tutte le informazioni utili per presentare l’istanza: https://romamobilita.it/servizi-al-pubblico/rinnovo-duplicato-del-contrassegno/
Dal 1 dicembre 2025 sono cambiate le regole per richiedere il CUDE: ecco le novità
Un contrassegno CUDE per persone con disabilità rilasciato dal Comune di Roma può essere utilizzato anche in altre città, con le stesse modalità?
I contrassegni speciali di circolazione CUDE consentono di sostare negli spazi riservati alle persone con disabilità (eccetto quelli personalizzati, con apposita dicitura) in tutto il territorio nazionale, ma si consiglia di informarsi presso le autorità competenti locali, su eventuali normative vigenti sulla sosta su strada e/o Zone a Traffico Limitato.
Privacy
Che cosa è l’informativa?
E’ il documento che contiene tutte le informazioni che il titolare/responsabile del trattamento è tenuto a fornire a tutti gli interessati, in modo coinciso, trasparente e intelligibile.
Il DPO di RSM è esterno o interno?
RSM ha nominato un DPO esterno. La nomina di un DPO è obbligatoria per il settore pubblico. Per il settore privato l’obbligo sussiste per le grandi imprese o per quelle che effettuano trattamenti su larga scala
L’informativa utenti di RSM ha bisogno del consenso?
Solo per le attività di marketing
Quale ruolo ha RSM nei confronti dei dati degli utenti dei suoi servizi?
RSM è Responsabile del Trattamento, mentre Roma Capitale è Titolare
Quali sono i dati sensibili?
Quali sono i diritti dell’interessato?
I diritti tutelati sono: accesso, cancellazione, limitazione, portabilità. Al link https://romamobilita.it/it/richieste-privacy c’è il nostro format d richiesta.
Quali sono i principali soggetti della Privacy?
I principali soggetti della Privacy sono: l’interessato, il titolare del trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento, il DPO, il terzo e l’Autorità di Controllo.
- Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
- Titolare del Trattamento: la persona fisica, la società, l’associazione o un’altra entità che controlla il trattamento dei dati personali ed è autorizzata a prendere decisioni essenziali sulle finalità e modalità di tale trattamento, comprese le misure di sicurezza applicabili.
- Responsabile del Trattamento: la persona fisica, la società, l’associazione o l’organizzazione a cui il Titolare ha affidato l’attività specifica di gestione e controllo dei dati personali, in base all’esperienza e/o alle competenze pertinenti in materia.
- DPO (Data Protection Officer): il professionista con conoscenze specialistiche sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati.
- Terzo: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento. E’ una persona autorizzata al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
- Autorità di Controllo: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro, nel nostro caso l’Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali.
Strisce Blu
Che cosa sono i parcheggi rosa o strisce rosa?
Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore il 10 novembre 2021 e ha introdotto i parcheggi rosa. Si tratta di spazi riservati alle donne incinte e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni. In attesa della definizione di procedura per il rilascio del contrassegno speciale da parte di Roma Capitale non è necessario richiedere alcun permesso o autorizzazione.
Come faccio a sapere se l’inserimento del mio veicolo ibrido è andato a buon fine ed è possibile sostare gratuitamente nelle strisce blu del territorio capitolino?
Il nuovo sportello onine ti comunicherà a video e via email l’avvenuta registrazione della targa.
Ho cambiato residenza: posso annullare online il permesso e richiederne contestualmente uno per la nuova zona?
Per annullare il permesso di sosta sulle strisce blu per residenti è necessario attivare la pagina di modifica dei dati anagrafici, riportando la nuova residenza o domicilio. Sarà quindi possibile richiedere l’annullamento del precedente contrassegno e l’emissione del nuovo.
I veicoli elettrici parcheggiano gratis?
La normativa vigente (DGC 257, 281 e 299 del 2008) riserva – ai titolari di vetture a trazione elettrica – la facoltà di sostare gratuitamente in tutte le aree tariffate.
Non è necessario esporre alcun contrassegno identificativo: per esercitare il diritto alla sosta gratuita per veicoli elettrici e ibridi è sufficiente inserire la targa del veicolo attraverso il Sistema Unico DIgitale (utilizzando esclusivamente l’utenza SPID o CIE).
Il mezzo verrà autorizzato in maniera tale che gli ausiliari del traffico possano riscontrare tale diritto in fase di controllo.
Le auto ibride parcheggiano gratis?
Sì. La normativa vigente (DGC 257, 281 e 299 del 2008) riserva – ai titolari di vetture a trazione ibrida – la facoltà di sostare gratuitamente in tutte le aree tariffate (c.d. strisce blu), gestite da Atac e dove sono installati i parcometri. Non è necessario esporre alcun contrassegno identificativo: per esercitare il diritto alla sosta gratuita in queste zone è sufficiente inserire la targa attraverso il Sistema Unico DIgitale (utilizzando esclusivamente l’utenza SPID o CIE).
La stessa procedura è riservata ai veicoli esclusivamente elettrici con targa straniera, previa registrazione ai servizi on line di Roma Servizi della Mobilità.
Il mezzo verrà autorizzato in maniera tale che gli ausiliari del traffico di Atac possano riscontrare tale diritto in fase di controllo.
STRISCE BLU Chi ha diritto al permesso di sosta gratuita nelle strisce blu?
I residenti nelle aree tariffate, i domiciliati nelle aree tariffate con residenza FUORI dalla Provincia di Roma, gli artigiani con laboratorio nelle aree tariffate che trasportano materiale voluminoso e/o di lavoro e che esercitano prevalentemente presso il domicilio del cliente.
STRISCE BLU Quanti permessi di sosta è possibile richiedere?
E’ possibile richiedere fino ad un massimo di 2 permessi per i residenti, 1 permesso per domiciliati e artigiani.
STRISCE BLU Sono residente in una zona di Roma NON soggetta a tariffazione oraria, ma sono domiciliato in una zona tariffata. Posso in questo caso richiedere il permesso di sosta gratuita?
No. Possono richiedere il permesso di sosta solo i domiciliati con residenza fuori dalla provincia di Roma.
Sono titolare di una vettura ibrida, sto provando ad effettuare la registrazione della targa sul sistema web, ma non riesco ad ultimare l’inserimento?
E’ necessario attendere qualche giorno dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Il nostro database, in collegamento con la Motorizzazione Civile, viene aggiornato entro i primi giorni della data di prima immatricolazione.
Taxi
I dati riportati sulla mia utenza nella piattaforma Taxi/Ncc Web potranno essere trasmesse a terzi?
Come indicato, nel regolamento che viene richiesto di sottoscrivere in fase di accreditamento alla piattaforma, i dati potranno essere resi accessibili esclusivamente ai dipendenti/collaboratori di Roma Servizi per la Mobilità, a soggetti terzi incaricati da Roma Servizi per la Mobilità, quali responsabili del trattamento, alle Autorità Giudiziarie o di vigilanza, alle amministrazioni, agli enti e organismi pubblici che ne dovessero far motivata richiesta.
Differentemente, NON potranno essere ceduti ad altri soggetti.
APP CHIAMATAXI Che tipo di connessione serve?
Il sistema di chiamata viene gestito con il sistema VOIP su protocollo SIP, quindi è sufficiente una connessione ad internet con una SIM con traffico dati (minimo 1 GB) ed una velocità minima garantita dalla stessa rete di 100 Kb/s.
Come mi accorgo che il pagamento è stato acquisito sulla piattaforma?
Visualizzando in corrispondenza della pratica, la dicitura relativa all’acquisizione del pagamento, o mediante il messaggio pop-up che visualizzi nella homepage.
Come si aderisce alla turnazione integrativa?
Attraverso la piattaforma Taxi/Ncc Web, il titolare di licenza taxi e/o il legale rappresentante della cooperativa di produzione e lavoro (in caso di licenza conferita) possono presentare la domanda di adesione.
Il titolare di licenza che gestisce l’attività in qualità di impresa artigiana può avviare, a seconda della propria esigenza, i procedimenti denominati “Turno integrativo Collaboratore familiare – Titolare Isolato” e “Turno integrativo Sostituto – Titolare Isolato”. I legali rappresentanti delle cooperative di produzione e lavoro possono avviare il procedimento denominato “Turno integrativo Sostituto – Titolare Conferito”.
Ai fini dell’effettuazione della turnazione integrativa RSM rilascerà specifica autorizzazione, a seguito dell’attività istruttoria condotta in merito alla documentazione acquisita.
Come si inoltrano le istanze mediante la piattaforma?
Dopo aver selezionato il relativo procedimento, ed aver seguito i passaggi indicati (allegando la documentazione se richiesto ed effettuando il pagamento dove previsto) è sempre necessario procedere con l’invio del modulo di richiesta. Solo in questo modo la pratica viene acquisita da Roma Servizi per la Mobilità e viene generato un numero di archiviazione.
Con quali credenziali si accede alla piattaforma?
La username è il codice fiscale. Per la password, in fase di accreditamento presso lo Sportello al Pubblico, di via Silvio D’Amico n. 38, viene rilasciata la prima parte composta da cinque caratteri alfanumerici. La seconda parte della password viene immediatamente trasmessa all’indirizzo mail di posta elettronica certificata comunicato al momento dell’iscrizione al servizio. Dopo il primo accesso sulla piattaforma, è necessario provvedere autonomamente al cambio della password.
Cos’è la piattaforma Taxi/Ncc Web?
La piattaforma Taxi/Ncc Web è una nuova piattaforma informatica di gestione delle pratiche amministrative relative alle licenze taxi o autorizzazioni NCC rilasciate da Roma Capitale, che consente – sulla base delle stesse norme che disciplinano il settore già in vigore (Legge n. 21/92, Legge Regione Lazio n. 58/93 e deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68/11) agli operatori del Trasporto Pubblico non di linea di gestire, ognuno per la propria e specifica competenza, le domande per gli aspetti amministrativi del titolo (es. rinnovo licenza/autorizzazione, sostituzione vettura di servizio, richiesta esonero turno, conferimento in cooperativa di produzione e lavoro, comunicazione di recesso, decadenza o esclusione da cooperativa di produzione e lavoro, ecc…) utilizzando uno strumento innovativo, che sfrutta le attuali tecnologie per offrire all’utenza uno strumento agevole, efficace e che consente di ridurre i tempi di lavorazione delle domande senza la necessità di recarsi presso gli sportelli al pubblico.
Cosa comporta l’iscrizione a Taxi/Ncc Web?
L’adesione alla piattaforma Taxi/Ncc Web consente di poter utilizzare lo strumento digitale, disponibile a decorrere dal 1°giugno 2020, per presentare le pratiche per la gestione amministrativa della propria licenza Taxi/autorizzazione Ncc. La sottoscrizione del regolamento del servizio della piattaforma NON comporta alcun vincolo aggiuntivo per l’esercizio dell’attività di Trasporto Pubblico non di linea rispetto alle regole e ai criteri già definiti con le normative vigenti.
Cosa deve fare il sostituto alla guida designato per poter effettuare il turno integrativo?
In caso di contratto di gestione, deve provvedere ad attivare tempestivamente l’impresa artigiana presso la CCIAA di Roma, con tempi di lavorazione di tale ufficio fissati in circa di 7/10 giorni.
Cosa si intende per scelta del turno ordinario?
I titolari di licenza taxi, sia artigiani sia conferiti in cooperative di produzione e lavoro, che aderiscono alle turnazioni integrative, per l’intero periodo di esercizio di tali turni, possono scegliere la fascia oraria di servizio del proprio turno ordinario, a prescindere dal gruppo di appartenenza.
In questo caso, infatti, i titolari di licenza taxi potranno indicare sulla piattaforma Taxi/Ncc Web la fascia oraria di inizio del proprio turno ordinario, comunque da ricomprendere tra le ore 6.00 e le ore 24. Il turno ordinario avrà durata di 9 ore consecutive (eventualmente estendibile dall’Amministrazione Capitolina).
Dopo aver effettuato il pagamento, la pratica è conclusa?
NO, la pratica si conclude con la trasmissione dell’istanza a Roma Servizi per la Mobilità selezionando “Invia modulo di richiesta”. Contestualmente, nella sezione “Comunicazioni” si visualizzeranno informazioni relative agli stati di avanzamento dell’istanza, oltre che all’indirizzo pec segnalato.
Dove visualizzo gli atti amministrativi richiesti?
Nel “dettaglio” della pratica, nella sezione “comunicazioni” nella homepage, e all’indirizzo pec fornito in fase di accreditamento, si possono visualizzare e scaricare gli atti amministrativi richiesti in formato PDF, e forniti di QRCode
E’ possibile utilizzare il “vivavoce” o un sistema audio bluetooth?
Il tassista deve sempre utilizzare l’auricolare con microfono incorporato per parlare con l’utente: l’utilizzo del vivavoce potrebbe causare problemi nella ricezione dell’audio sia da parte del tassista sia da parte dell’utente.
Ho smarrito la mia licenza/autorizzazione come richiedo un duplicato?
I titolari di licenza taxi/autorizzazione Ncc, accedendo sulla piattaforma, nella home page, selezionando l’icona di stampa in corrispondenza della licenza/autorizzazione, possono procedere con la ristampa del titolo in modalità non onerosa.
Il sostituto designato non è iscritto su Taxi/NCC web, cosa bisogna fare?
È necessario che il sostituto provveda ad iscriversi al portale Taxi/Ncc Web attraverso cui potrà accettare la domanda di sostituzione formulata dal titolare della licenza taxi.
Il titolare di licenza può scegliere il proprio turno per tutto il periodo di validità del turno integrativo? E come lo comunica?
Sì, il turno ordinario nella fascia oraria scelta deve essere effettuato per l’intero periodo di esercizio del turno integrativo, così come sarà registrato sulla piattaforma Taxi/Ncc Web.
Non ho ancora nominato il collaboratore familiare presso la CCIAA di Roma. Cosa devo fare?
Presentare richiesta sul portale web della CCIAA, allegando una dichiarazione autocertificativa con i propri dati, quelli del collaboratore e fornendo puntualmente tutti gli elementi richiesti dalla sopra citata CCIAA. La visura aggiornata sarà rilasciata entro 7/10 giorni e dovrà essere, di seguito, allegata al procedimento “Collaborazione familiare” sul portale Taxi/Ncc Web.
Per il turno integrativo sto nominando un collaboratore familiare che risulta già iscritto come coadiuvante nella mia visura camerale, cosa altro devo fare?
Se il collaboratore familiare è stato anche iscritto su Taxi/Ncc Web attraverso il procedimento “Collaborazione familiare”, il suo nominativo risulterà riportato nella sezione “I miei dati” ed il suo Codice Fiscale sarà visualizzabile in corrispondenza dell’indicazione del collaboratore familiare nel procedimento “Turno Integrativo Collaboratore familiare”.
Altrimenti, avviando su Taxi/Ncc Web il procedimento “Collaborazione familiare” è possibile inserire il CF del collaboratore e trasmettere il certificato di iscrizione del collaboratore nell’impresa familiare rilasciato dalla CCIAA di Roma.
Successivamente al completamento di tale attività, il nominativo del collaboratore familiare sarà indicato nella sezione “I miei dati” e sarà disponibile nel procedimento per l’adesione ai turni integrativi.
Per le pratiche che richiedono il pagamento di un corrispettivo come si procede?
La piattaforma Taxi/Ncc Web è collegata con il Portale PagoPa di Roma Capitale, per cui è possibile procedere con il versamento online, mediante pagamento elettronico o scaricando il relativo bollettino e pagandolo presso gli uffici postali o le ricevitorie accreditate.
Perchè la piattaforma Taxi/Ncc Web è gestita da una società privata?
Roma Servizi per la Mobilità è una società strumentale di Roma Capitale, è interamente di proprietà della medesima Amministrazione e non può essere ceduta ad altri soggetti. Le attività che vengono affidate da Roma Capitale a Roma Servizi per la Mobilità sono quelle di interesse pubblico che l’Amministrazione mantiene nel perimetro delle proprie dirette competenze affidandone la gestione ad un soggetto formalmente privato, ma sostanzialmente da considerarsi quale emanazione operativa della stessa Amministrazione.
Può essere nominato un collaboratore familiare?
No. La collaborazione familiare non è prevista per i titolari di licenze che sono state conferite in cooperativa di produzione e lavoro e rispetto alla quale, pertanto, il titolare ha demandato la gestione amministrativa ad un organismo collettivo.
Qual è la durata della fascia oraria giornaliera del turno integrativo?
Ha una durata da un minimo di 4 ore ad un massimo pari alla durata del turno ordinario ridotto di n. 2 ore. Può decorrere da un minimo di due ore successive alla fine del turno ordinario e deve terminare almeno due ore precedenti dall’orario di inizio del turno ordinario
Quali attività possono essere svolte da un’Organizzazione Sindacale sulla piattaforma?
Possono essere presentate unicamente le domande di esonero turno sindacale. Se si vuole procedere a presentare pratiche per conto dei propri iscritti, è necessario iscriversi anche come intermediari.
Quali attività possono essere svolte da una Cooperativa di Servizi sulla piattaforma?
Possono essere gestite unicamente le licenze atipiche di cui si è titolari. Se si vuole procedere a presentare pratiche per conto dei propri associati, è necessario iscriversi anche come intermediari.
Quali sono i soggetti che possono accreditarsi sulla piattaforma?
Titolari di licenza taxi/autorizzazione Ncc, sia artigiani che conferiti; Sostituti alla guida artigiani e conferiti; Legale Rappresentante di Cooperative di Produzione e Lavoro, di Cooperative di Servizi e Consorzi; Legale Rappresentante di Agenzie di Servizi (intermediari), di Organizzazioni Sindacali.
Quali sono i tempi di acquisizione dei pagamenti?
I tempi di acquisizione dei pagamenti da parte della piattaforma differiscono a seconda della modalità prescelta, per cui nel caso di pagamento online questo richiederà pochi minuti mentre nel caso di bollettino i tempi potrebbero essere più lunghi. Ad ogni modo, tale tempistica non è dipendente da iniziative o attività che possono essere avviate da Roma Servizi per la Mobilità.
Quando è possibile richiedere il turno integrativo?
L’Amministrazione Capitolina con specifiche Determinazioni Dirigenziali, individua le modalità e i periodi temporali per l’effettuazione della turnazione integrativa.
A seguito della loro approvazione, la piattaforma Taxi/Ncc Web consentirà la presentazione delle relative richieste da parte dei titolari di licenza taxi che esercitano l’attività in qualità di impresa artigiana e dei Legali Rappresentanti delle Cooperative di Produzione e Lavoro per conto dei titolari di licenze conferiti.
Quanti possono essere i collaboratori a titolo gratuito?
Non c’è un numero massimo. Sono considerati collaboratori familiari con facoltà di svolgere i turni integrativi tutti i soggetti annotati con tale qualifica sulla visura dell’impresa artigiana rilasciata dalla CCIAA di Roma.
Sono accreditato come Agenzia di Servizi come posso avviare i procedimenti sulla piattaforma?
Sono il Legale Rappresentante di una cooperativa di Produzione e Lavoro: con la piattaforma Taxi/Ncc Web cosa cambia per la gestione delle richieste per i soci conferiti?
Nulla è variato rispetto alle procedure già in essere per la presentazione delle richieste. Pertanto, sulla piattaforma Taxi/Ncc Web è disponibile l’elenco delle licenze Taxi/autorizzazioni Ncc conferite per le quali è possibile avviare le relative istanze.
In ottemperanza alla regolamentazione vigente, per alcuni procedimenti (esonero turno, rinnovo licenza/autorizzazione, sostituzione alla guida e termine rapporto Cooperativa per recesso), sarà necessario allegare la dichiarazione di presa d’atto da parte del titolare conferito.
Sono il legale rappresentante di una Cooperativa di Produzione e Lavoro, quali dati visualizzo nella homepage?
Oltre ai dati anagrafici del legale rappresentante e della Cooperativa, puoi visualizzare l’elenco delle licenze/autorizzazioni Ncc conferite per le quali potrai avviare i procedimenti amministrativi.
Sono obbligato a tenere sempre la stessa SIM dati o lo stesso apparecchio (Smartphone/Tablet), dichiarati all’atto della registrazione?
No, è possibile cambiare la scheda SIM o l’apparecchio Smartphone/tablet, ogni volta che si vuole, comunicando a Roma Servizi per la Mobilità mediante casella postale chiamataxi@romamobilita.it questa volontà, indicando:
- nome
- cognome
- numero di licenza
- data da quando effettuare l’operazione
Sono titolare di licenza Artigiano ed ho già inserito un collaboratore famigliare nella mia impresa artigiana. Posso richiedere un turno integrativo con nomina di un sostituto?
Sì è possibile.
Sono titolare di licenza artigiano o conferito, a cui è stato autorizzato un esonero turno, posso aderire alla “turnazione integrativa”?
Si, ma per lo svolgimento del proprio turno di servizio ordinario, è necessario attenersi a quello accordato per effetto dell’esonero turno.
In considerazione di tale disposizione, la fascia oraria dei turni integrativi può essere configurata come di seguito indicato:
- Esonero turno Mattina – il turno integrativo potrà avere decorrenza minima dalle ore 18.00 e durata massima secondo quanto sopra indicato rispetto alla pari durata del turno ordinario ridotto di 2 ore
- Esonero turno Intermedio – il turno integrativo potrà avere decorrenza minima dalle ore 19.30 e durata massima secondo quanto sopra indicato rispetto alla pari durata del turno ordinario ridotto di 2 ore
- Esonero turno Pomeriggio – il turno integrativo potrà avere decorrenza minima dalle ore 2.00 e durata massima secondo quanto sopra indicato rispetto alla pari durata del turno ordinario ridotto di 2 ore
- Esonero turno Seminotte – il turno integrativo potrà avere decorrenza minima dalle ore 4.00 e durata massima secondo quanto sopra indicato rispetto alla pari durata del turno ordinario ridotto di 2 ore
- Esonero turno Notte – il turno integrativo potrà avere decorrenza minima dalle ore 8 e durata massima secondo quanto sopra indicato rispetto alla pari durata del turno ordinario ridotto di 2 ore
Sono un legale rappresentante di una cooperativa di produzione e lavoro a cui è stata conferita una licenza taxi su cui si intende procedere ad aderire alla turnazione integrativa. Quale soggetto può essere nominato come “Seconda guida”?
Il Legale Rappresentante della Cooperativa presso cui è conferita la licenza, può nominare un sostituto, socio dipendente, in possesso dell’iscrizione al ruolo conducenti, con il quale è stato stipulato un contratto di lavoro, che dovrà essere allegato sulla piattaforma Taxi/Ncc Web.
Sono un titolare di licenza Artigiano che ha già nominato un sostituto alla guida ordinario per effetto di un contratto di gestione. Posso avvalermi di un collaboratore familiare per il turno integrativo? O può farlo il sostituto?
No, poiché nominando un sostituto alla guida con sottoscrizione di un contratto di gestione, l’impresa artigiana del titolare di licenza viene sospesa presso la CCIAA di Roma e contestualmente attivata quella del sostituto. Il titolare formalmente ha dato in gestione la licenza al sostituto, quindi non avendo attiva la gestione della propria impresa, non può chiedere che un collaboratore eserciti quale operatore di trasporto in sua vece.
Neanche il sostituto può nominare un collaboratore familiare come seconda guida poiché l’iniziativa turni integrativi riguarda i titolari di licenza Taxi.
Sono un titolare di licenza Artigiano ed ho già attivato una sostituzione alla guida con sottoscrizione di un contratto di gestione. Posso richiedere un turno integrativo con nomina di un ulteriore sostituto??
No. Con una sostituzione alla guida in corso di validità non è possibile richiedere turni integrativi dal momento che, per effetto della sottoscrizione del contratto di gestione, il titolare della licenza Taxi ha affidato la gestione dell’esercizio dei servizi di trasporto connessi alla licenza ad un’altra impresa artigiana.
Sono un titolare di licenza Taxi artigiano che vuole richiedere un “Turno integrativo collaboratore familiare”. Quali sono le tipologie di collaborazione possibili?
La collaborazione familiare può essere a titolo gratuito e occasionale (fino ad un max di 720 h annue) o ordinaria (per un numero di ore anche superiore alle 720 annue).
Sono un titolare di licenza Taxi artigiano che vuole richiedere un “Turno integrativo sostituto”. Chi può nominare?
Un soggetto in possesso dell’iscrizione al ruolo conducente che non abbia già una sostituzione attiva, e che sia iscritto sulla piattaforma Taxi/Ncc web.
Sono un titolare di licenza taxi/ autorizzazione Ncc quali sono i dati che posso visualizzare nella homepage?
I dati anagrafici; i dati della Cooperativa di produzione e Lavoro (se il titolo è conferito); e quelli relativi alla licenza/autorizzazione (decorrenza/scadenza vidimazione e dati del veicolo associato).
Sono un titolare di licenza taxi/autorizzazione Ncc, quali sono i procedimenti che posso avviare sulla piattaforma?
I procedimenti avviabili sulla piattaforma possono essere visualizzati nell’omonima sezione o selezionando “avvia pratica” e sono differenziate in base alla tipologia di utente, se titolare di licenza taxi o autorizzazione Ncc, se artigiano o conferito presso una Cooperativa di Produzione e Lavoro.
Sono un titolare di licenza/autorizzazione Ncc conferito quali sono i procedimenti che posso avviare autonomamente sulla piattaforma?
I procedimenti avviabili sono i seguenti:
– per i titolari di licenza, crediti di imposta, se nell’annualità precedente, a cui fa riferimento l’istanza, o per sua quota parte hai gestito la tua licenza come impresa artigiana; diversamente sarà la Cooperativa di produzione e lavoro presso cui hai conferito la licenza ad avviare la pratica per tuo conto;
– per i titolari di licenza, gestione periodi di fermo, relativi all’annualità solare precedente, con la stesse modalità indicate per i crediti di imposta;
– per titolari di licenza o autorizzazione Ncc, termine rapporto cooperativa per recesso, allegando la presa d’atto da parte del Legale Rappresentante della Cooperativa coinvolta nel procedimento;
– trasferimento licenza o autorizzazione Ncc;
– scambio licenza per titolari di licenza taxi.
Sono un titolare di licenza/autorizzazione Ncc ed anche Legale Rappresentante di più Cooperative di Produzione e Lavoro , come devo accreditarmi?
In fase di accreditamento i nostri Uffici provvederanno ad abilitare per i diversi ruoli ricoperti, segnalati dal richiedente. Per ogni ruolo è necessaria la sottoscrizione del relativo regolamento di utilizzo della piattaforma. La username e la password saranno uniche. Non sarà quindi necessarie avere più credenziali per i diversi ruoli.
Turni integrativi: Oltre al contratto di lavoro, quale altro documento deve essere allegato?
Nel caso di licenze conferite, come avviene per le richieste di sostituzioni alla guida ordinarie, è necessario che il Legale Rappresentante della Cooperativa alleghi la presa d’atto sottoscritta dal titolare di licenza e dal sostituto nominato.
Turno integrativo: quali documenti devo allegare?
Dopo aver avviato il relativo procedimento su Taxi/Ncc Web, è necessario trasmettere il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il sostituto o il contratto di gestione contenente l’indicazione degli estremi dell’accordo.
Una cooperativa di produzione e lavoro come può inserire nel proprio organico un socio con qualifica di tassista-sostituto alla guida per formulare la domanda di sostituzione per una licenza conferita?
Se il socio non è già presente sulla piattaforma, ma è già provveduto all’accreditamento su Taxi/Ncc Web, è sufficiente avviare una pratica di “inserimento nuovo sostituto”. Differentemente, se il socio-sostituto alla guida non è ancora iscritto, deve provvedere precedentemente all’iscrizione su Taxi/Ncc Web.
Trasporto pubblico
Trasporto pubblico: come funziona l’indicazione “A capolinea” del Cerca linea?
Il Cerca linea fornisce per tutte le linee la lista completa degli orari di partenza previsti da capolinea. L’indicazione “A capolinea”, comprensiva di orario di partenza stimato, viene data quando c’è almeno un mezzo di quella linea presente a capolinea. L’orario indicato è quello più prossimo all’orario corrente.
Trasporto pubblico: come posso vedere gli orari di partenza previsti al capolinea?
Basta selezionare una linea e, assieme alla lista delle fermate, comparirà questa icona
. Cliccando verranno forniti gli orari per ogni giorno della settimana (le partenze in rosso sono corse deviate).
Trasporto pubblico: cosa significa quando al posto del tempo di attesa previsto compare un asterisco (*)?
Significa che in quel momento il Cerca linea non è in grado di calcolare un tempo di attesa per quella linea, ma soltanto la distanza in fermate.
Trasporto pubblico: cosa significa quando il Cerca linea indica “Non disponibile”?
Significa che in quel momento si è in presenza di problemi tecnici che impediscono di fornire le previsioni. Cliccando su “Non disponibile”, si viene portati ad una notizia che spiega le motivazioni della non disponibilità.
Trasporto pubblico: cosa significa quando il Cerca linea indica “Non monitorata”?
Significa che la linea non è collegata al sistema di monitoraggio remoto, pertanto i suoi tempi non sono disponibili.
Trasporto pubblico: se aspetto più di una linea, posso usare ugualmente il cerca linea?
Sì, una volta identificata una fermata (o palina), saranno visualizzate tutte le corse attive in arrivo, non solo quelle della linea inserita.
ZTL
Dove posso consultare gli orari ed i confini delle Zone a Traffico Limitato di Roma?
Su questa pagina sono disponibili tutti gli orari e la mappa zoomabile delle Zone a Traffico Limitato di Roma: https://romamobilita.it/muoversi-a-roma/ztl-in-centro/Dove possono consultare gli orari ed i confini della ZTL VAM (per gli autocarri superiori a 7,5 m di lunghezza) e per Distribuzione Merci?
Su questa pagina https://romamobilita.it/muoversi-a-roma/distribuzione-in-ztl-merci-e-vam/ sono disponibili gli orari e la mappa zoomabile.E’ possibile accedere nelle Zone a Traffico Limitato con un veicolo ibrido?
No, non è consentito l’accesso nelle Zone a Traffico Limitato di Roma con veicolo ibrido, ma solo se muniti di specifico permesso. Le categorie che possono ottenere il contrassegno sono elencate in questa pagina: permessi ZTLI ciclomotori e i motocicli possono accedere nelle Zone a Traffico Limitato gratuitamente?
Sì, motocicli e ciclomotori hanno libero accesso alle Zone a Traffico Limitato tutti i giorni, in tutte le ore, e possono sostare al loro interno negli spazi per i veicoli a due ruote, con due eccezioni: ZTL A1 (Tridente), possono accedere ciclomotori e motocicli di proprietà o nella disponibilità (leasing o comodato d’uso) degli appartenenti alle categorie di autorizzati all’accesso in ZTL A1, inviando la documentazione per inserimento targhe a permessiZTLA1@romamobilita.it . Solo se elettrici, è possibile procedere in autonomia all’autorizzazione attraverso il Sistema Unico Digitale. ZTL Appia Antica: i ciclomotori e motocicli possono accedere, come per gli autoveicoli, solo se l’accesso e l’uscita dalla ZTL avviene tramite il medesimo varco.I veicoli esclusivamente elettrici possono accedere gratuitamente nelle Zone a Traffico Limitato di Roma?
Dal 1° luglio 2026 sono cambiate le regole per l’accesso dei veicoli elettrici o alimentati ad idrogeno, che non è più gratuito ma a pagamento. QUI i dettagliLe auto ibride plug in (ricaricabili) possono transitare nelle Zone a Traffico Limitato senza permesso?
No, i veicoli ibridi non possono accedere se sprovvisti di permesso.Per quali veicoli ed in quali giorni è interdetta la circolazione all’interno della Fascia Verde?
In questa pagina è possibile consultare le limitazioni alla circolazione nella Fascia Verde e consultare i confini utilizzando la mappa zoomabile.Sono titolare di un permesso ZTL Tridente A1 e vorrei accedere in questa Zona a Traffico Limitato con ciclomotori/minicar e/o motocicli. Come posso richiedere l’autorizzazione?
Le richieste di autorizzazione per ciclomotori e motocicli devono essere trasmesse via e-mail a permessiZTLA1@romamobilita.it, allegando la documentazione richiesta per ciascuna categoria(come per gli autoveicoli) senza moduli ad eccezione del Transito Scolastico, per cui è necessario indicare la disponibilità di uno stallo di parcheggio per il ciclomotore/motociclo o equiparato. Le autorizzazioni per ciclomotori e motocicli sono rilasciate a titolo gratuito.Vorrei richiedere un permesso per accedere nella ZTL Tridente A1. Quale sono le modalità per il rilascio?
L’accesso all’interno della ZTL A1 negli orari di vigenza dei varchi elettronici è consentito ai SOLI titolari di permesso ZTL. Consulta le categorie autorizzabili in questa pagina.Vorrei richiedere un permesso per accedere nelle ZTL di Roma. Quali sono i documenti da presentare?
I permessi per accedere nelle Zone a Traffico Limitato di Roma sono rilasciati esclusivamente alle categorie previste dalla normativa vigente. In questa paginatutti i dettagli per ottenere il contrassegno, categoria per categoria.Quando è attiva la ZTL Appia Antica?
La ZTL “Appia Antica” è attiva esclusivamente il sabato e la domenica, dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Questa regola vale per tutti i mesi dell’anno, ad eccezione del mese di agosto, durante il quale il provvedimento è sospeso e il transito è libero.Chi ha diritto a circolare nella ZTL Appia Antica durante gli orari di vigenza?
Durante gli orari di vigenza, tutti i veicoli hanno il diritto di accedere all’area, a una condizione fondamentale: devono entrare e uscire dallo stesso varco nella medesima giornata. Questo garantisce a chiunque di poter raggiungere attività, siti o abitazioni interne alla zona senza essere sanzionato, purché non usi l’Appia Antica come strada di “attraversamento”.ZTL Appia Antica: chi può accedere da un varco e uscire da un altro durante gli orari di vigenza?
Hanno diritto ad attraversare la ZTL (ovvero accedere da un varco e uscire liberamente da un varco differente) senza dover richiedere uno specifico permesso le seguenti categorie:-
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- veicoli del trasporto pubblico (bus, taxi, ncc);
- velocipedi;
- bus turistici, bus Gran Turismo;
- veicolo a servizio di titolari di CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Per veicolo si intende la targa principale già autorizzata per effetto di autorizzazione rilasciata al titolare da parte di Roma Servizi per la Mobilità
- veicoli Ama;
- veicoli di emergenza e soccorso;
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- residenti e domiciliati;
- lavoratori titolari di attività o di contratto con sede all’interno della Ztl;
- veicoli adibiti alle manutenzioni dell’Amministrazione capitolina;
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I veicoli elettrici possono circolare liberamente nella ZTL Appia Antica?
Sì, i veicoli elettrici possono circolare in attraversamento, ma esclusivamente se sono in possesso dello specifico permesso concesso ai sensi della DGC 63/2026. In assenza di tale permesso, sono soggetti alla regola generale (ingresso e uscita dallo stesso varco).Se accedo durante l’orario di vigenza della ZTL Appia Antica (es. alle 18:00) ed esco quando la ZTL non è più attiva (es. alle 19:30), cosa accade?
Non accade nulla. Puoi farlo tranquillamente: il provvedimento e il rilevamento delle infrazioni sono vigenti solo nelle giornate e negli orari previsti (sabato e domenica, 07:00 – 19:00). Uscire fuori da questa fascia oraria non comporta alcuna sanzione.Dove sono posizionati i varchi elettronici di controllo della ZTL Appia Antica?
I transiti in ingresso e in uscita sono controllati tramite telecamere (varchi elettronici) posizionate in tre punti specifici:-
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- All’intersezione di via Appia Antica con via delle Mura Latine.
- All’intersezione di via Appia Antica con via Appia Pignatelli.
- All’accesso di via Ardeatina da via delle Sette Chiese.
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