Anche gli autovelox dinamici vanno sempre segnalati. In assenza di avvisi adeguati, è possibile chiedere l’annullamento della multa. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 2384 del 25 gennaio 2023: le multe per eccesso di velocità elevate tramite misuratore elettronico della velocità di tipo “dinamico”, installato a bordo di vetture in movimento delle forze dell’ordine possono essere contestate con la possibilità di annullamento, quando la presenza di autovelox non sia adeguatamente segnalata agli automobilisti. In particolare, nel caso giunto in esame alla Seconda Sezione Civile del Palazzaccio, un automobilista, trovato a viaggiare a 98,80 km/h in un tratto stradale con velocità massima limitata a 50 km/h, aveva presentato ricorso contro la sanzione che gli era stata comminata per mancanza della segnalazione dei possibili controlli. Gli accoglimenti della richiesta diannullamento da parte prima del Giudice di Pace e poi del Tribunale di Reggio Emilia erano stati impugnati dall’Unione dei Comuni della Pianura reggiana: questa è stata condannata dagli Ermellini al pagamento delle spese sostenute dalla controparte. Il ricorso era stato accolto nei primi due gradi di giudizio, confermati poi dalla Cassazione, per violazione dell’obbligo di pre-segnalazione della postazione di controllo della velocità, rappresentata nel caso di specie dal cosiddetto scout speed, come peraltro previsto dal comma 6-bis dell’articolo 142 del Codice della Strada. Nel comma infatti è riportato che: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”